Adempimenti

Il controllo di fatto della società blocca il forfettario

immagine non disponibile

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Il controllo di fatto di una srl può precludere l’accesso al regime forfettario e per verificarne l’esistenza, l’ufficio può procedere a ulteriori verifiche. L’agenzia delle Entrate torna sulla questione con la risposta ad interpello n. 504 di ieri, 28 novembre, lasciando tuttavia il dubbio.

Il caso riguardava una srl composta da quattro professionisti, ciascuno titolare di una quota pari al 25% e ciascuno intenzionato ad aprire una partita Iva per poi fatturare il compenso per l’opera svolta direttamente alla società.

Al fine di valutare l’applicazione del regime forfettario, l’istante chiedeva chiarimenti sul comma 57, lettera d) della legge 190/2014, in base alla quale è precluso l’accesso al regime forfettario agli esercenti attività di impresa, arte e professione che controllano direttamente o indirettamente srl che esercitano direttamente o indirettamente le medesime attività dell’esercente attività di impresa, arte o professione.

Chiedeva poi se il comportamento prospettato potesse costituire una fattispecie abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000.

L’Agenzia chiarisce la portata del comma 57 precisando che affinché operi la causa ostativa in esame, sono necessari due requisiti, vale a dire il controllo diretto o indiretto della società e la riconducibilità dell’attività svolta dalla società a quella svolta dal contribuente forfettario. Per la definizione di controllo, si deve far riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 2359 del Codice civile, in base al quale sono considerate «controllate» le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria e le società che sono sotto influenza dominante di un’altra in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Per definire, invece, quando una attività si definisce «riconducibile», la circolare 9/E/2019 ha chiarito che si deve avere riguardo alle attività concretamente svolte dal contribuente e dalla srl controllata.

Nel caso prospettato, nessun professionista deteneva una partecipazione di controllo, pertanto non trovava applicazione la causa ostativa. Tuttavia, come già visto in altre risposte (si veda il Sole 24 Ore di ieri) nel caso descritto non è da escludere l’esistenza del controllo di fatto il quale, tuttavia, non è verificabile tramite la sola istanza di interpello.

Circa la questione dell’abuso del diritto, ciò che deve essere verificato è se il comportamento tenuto possa far emergere o meno un vantaggio fiscale; ad esempio, le ipotesi che potrebbero comportare un indebito vantaggio sono la non congruità dei compensi fatturati dal soggetto istante alla società a responsabilità limitata di cui è socio in presenza di comportamenti antieconomici o la configurabilità della società a responsabilità limitata quale mero soggetto interposto nella prestazione dei servizi. La scelta del regime forfettario di per sé non può ovviamente essere un comportamento abusivo.

Tuttavia, anche per questa valutazione non c’è una risposta perché gli elementi forniti sono, a parere dell’ufficio, insufficienti per verificare un eventuale abuso.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 504/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©