Imposte

Il costo ammortizzato rivede i finanziamenti infragruppo

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di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

I finanziamenti infragruppo erogati a partire dal 2016 – soprattutto se infruttiferi - cambiano radicalmente impostazione contabile, con tutti gli interrogativi che un simile mutamento determina ai fini fiscali, in parte affrontati dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe (Dl 244/16).

Nei bilanci 2016 in chiusura, per le imprese che non adottano gli Ias debutta infatti il «costo ammortizzato» e - in base al testo dell’articolo 2426, riformato dal decreto legislativo 139/2015 - crediti, debiti e titoli immobilizzati devono essere rilevati secondo questo criterio, approfondito dai principi contabili 15, 19 e 20 approvati in via definitiva dall’Oic a fine 2016.

Guarda il grafico: l’attualizzazione e le scritture

La valutazione di crediti e debiti, in particolare, avviene «tenendo conto del fattore temporale», il che implica, tra l’altro, l’attualizzazione delle poste contrattualmente pattuite a tassi non di mercato, caratteristica abbastanza frequente nei finanziamenti infragruppo. Questi importi, inoltre, presentano un altro requisito che, ove presente, rende più impegnativa la disapplicazione del costo ammortizzato, vale a dire la scadenza oltre i 12 mesi. Ricordiamo, infatti, alcune disposizioni di carattere generale relativamente al nuovo criterio:

• le nuove regole si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 in poi;

• le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese (articolo 2435-bis e ter Cc) hanno la facoltà di proseguire con i criteri precedenti - ossia valore nominale (debiti), presumibile valore di realizzo (crediti) e costo di acquisto (titoli);

• nei bilanci ordinari l’applicazione del nuovo criterio avviene, salvo diversa opzione dell’impresa, in modo prospettico, cioé con riferimento esclusivamente alle poste sorte nell’esercizio di prima applicazione e la scelta va menzionata in Nota integrativa;

• nel caso invece di applicazione retroattiva, il criterio va applicato a tutte le poste presenti in bilancio, con effetti imputati (al 1° gennaio 2016) al patrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale;

• in applicazione del “principio di rilevanza”, come declinato dal nuovo testo dell’articolo 2423, comma 4, Cc e precisato dai principi Oic, il nuovo criterio può non essere applicato: con riferimento a crediti/debiti con scadenza inferiore a 12 mesi; per poste di durata superiore, quando i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e il tasso d’interesse desumibile dal contratto non differisce significativamente dal tasso di mercato. Anche la sussistenza di queste condizioni deve essere specificata in Nota integrativa.

Ipotizzando un prestito infragruppo infruttifero di durata oltre i 12 mesi, fino al 2015 le società interessate si sono limitate a movimentare i conti di credito/debito. Dal 2016, invece, occorre (se del caso) procedere all’attualizzazione con la particolarità che (come si desume dai principi contabili 15 e 19, che presentano anche alcuni esempi con le relative scritture) nel caso di specie la differenza determinata dall’attualizzazione al tasso di mercato viene iscritta:

ad incremento del valore della partecipazione da parte della “controllante” (e non tra gli oneri finanziari);

ad incremento del patrimonio netto da parte della “controllata” (e non tra i proventi finanziari).

Ciò almeno, precisano i principi (che non trattano il finanziamento da socio persona fisica), laddove l’erogazione interviene a favore di una società verso cui è in essere una interessenza significativa e dalle evidenze disponibili (ad esempio i verbali dei relativi organi amministrativi) si può desumere che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società partecipata. La società partecipante, comunque, dovrà verificare se sussistono gli estremi per svalutare il costo della partecipazione così determinato.

A fine esercizio si rilevano gli interessi di competenza al tasso di mercato individuato al momento dell’erogazione iniziale. Interessi che aggiornano l’importo del credito e del rispettivo debito (inizialmente contabilizzati al netto della differenza sorta per effetto dell’attualizzazione). Da notare che al termine dell’operazione (rimborso del finanziamento) i principi contabili non prevedono la riduzione del costo della partecipazione o del patrimonio netto della partecipata, per cui la variazione deve considerarsi definitivamente acquisita.

Si ritiene che, se il finanziamento è previsto di durata annuale, anche se rinnovabile, l’attualizzazione non debba avere luogo, trattandosi di un credito formalmente di durata non superiore a 12 mesi. Inoltre, qualora il tasso di mercato a cui si finanzierebbe la società partecipata fosse molto modesto, l’applicazione del costo ammortizzato porterebbe a una differenza non significativa rispetto alla contabilizzazione al valore nominale, per cui si potrebbe giustificare in Nota integrativa la disapplicazione delle nuove regole.

Guarda il grafico: l’attualizzazione e le scritture

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