Il costo della perizia non può essere dedotto dal valore delle quote
Per esplicita previsione normativa (articolo 5, legge 448/2001), la base sulla quale determinare l’imposta sostitutiva, ai fini della rivalutazione di titoli non negoziati, è costituita dal valore della frazione del patrimonio netto della società partecipata. Non sono previsti ulteriori “adattamenti” nella quantificazione del predetto valore e, pertanto, è da escludere che si possa considerare in deduzione il costo della perizia. Peraltro, quest’ultimo viene ammesso dal comma 5 del citato articolo 5, soltanto in aumento dell’originario valore di acquisto dei titoli.
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