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Il credito d’imposta 4.0 non si trasferisce con l’affitto dell’azienda

In caso di affitto di ramo di azienda nel quale è compreso il bene che ha generato il credito d’imposta, l’affittante non perde il credito se il bene continua ad essere utilizzato dal’'affittuario

di Barbara Marini

La domanda

Il credito d’imposta maturato dall’acquisto di beni strumentali oggetto dell’agevolazione 4.0, legge 178/2020 e legge 208/15 può essere trasferito dal dante causa, che è una società a responsabilità limitata, ad altra società a responsabilità limitata a seguito della stipulazione di un contratto di affitto? Nella fattispecie la nuova società sarà partecipata al 90% dall’avente causa.
E.G. - Roma

Il trasferimento della titolarità del credito d’imposta per investimenti 4.0, secondo quanto precisato nel paragrafo 5.6.1 della circolare dell’agenzia delle Entrate 9/E/2021, è ammissibile limitatamente alle operazioni straordinarie che comportino una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici coinvolti, quali a tiolo esemplificativo la fusione, la scissione, la successione per decesso dell'imprenditore individuale, la cessione del ramo d’azienda (vedi risposta all'interpello n. 72 del giorno 8 marzo 2019).
La circolare 9/E del 2021, richiamando la precedente n. 8/E del 10 aprile 2019, ha precisato che la cessione del singolo bene è fattispecie distinta dall’ipotesi di trasferimento unitamente ad un compendio aziendale e che pertanto il mutamento della titolarità d’azienda non comporta il venir meno dell’agevolazione, che continua in capo all’avente causa. Ne deriva un criterio generale per cui, in presenza di operazioni straordinarie caratterizzate dal trasferimento del bene agevolato all’interno del complesso aziendale in relazione al quale il credito è maturato, l’avente causa beneficia dell’agevolazione secondo le regole determinate in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento della proprietà del complesso aziendale. Pertanto, si ritiene che in caso di affitto di ramo di azienda nel quale è compreso il bene che ha generato il credito d’imposta, l’affittante (dante causa) non perda il credito d’imposta se il bene continua ad essere utilizzato dall’affittuario (avente causa) nell’ambito del complesso aziendale che dovrà però mantenere lo stesso profilo tecnologico e digitale ed il medesimo livello qualitativo originario. Tuttavia, si ritiene che il credito non possa essere trasferito all’avente causa (affittuario), considerato che nel caso di affitto di azienda, non si verifica il trasferimento della proprietà, requisito necessario per il trasferimento del credito d’imposta (si veda circolare 9/E). Tali considerazioni valgono anche per il credito d’imposta per il Mezzogiorno (legge 208/2015) come precisato nella risposta all’interpello n. 812/2021 dove l’agenzia delle Entrate ha escluso il “recapture” del credito d’imposta in capo all’affittante nell’ipotesi di affitto di azienda e ciò per il fatto che i beni oggetto di agevolazione non sono da considerare dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dall’affittuario nell’ambito dell’esercizio della stessa attività imprenditoriale. Anche per il credito d’imposta per il Mezzogiorno, nell’ambito dell’affitto di azienda, non si potrà effettuare il trasferimento in capo all’affittuario (avente causa), ma il credito, alle condizioni sopra richiamate, potrà continuare ad essere utilizzato dall’affittante (dante causa). Posto il rapporto di controllo esistente tra affittante e affittuario (partecipazione del 90%), qualora i due soggetti avessero aderito al consolidato fiscale (articoli 117 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986), la società affittante potrebbe comunque retrocedere il credito d’imposta in beni strumentali 4.0 al consolidato fiscale. L’attuale disciplina agevolativa della legge 178/2020 non contiene infatti un espresso divieto che impedisca ogni forma di cessione o trasferimento all’interno del consolidato fiscale (vedi anche risposta all'interpello n. 508 del 23 luglio 2021). Allo stesso modo, si ritiene che anche il credito d’imposta per il Mezzogiorno possa essere ceduto al consolidato fiscale, anche sulla base del principio contenuto nella risposta all’interpello n. 191/2019 secondo cui la possibilità di cedere al consolidato il credito d’imposta (in questo caso, si trattava del credito per gli esercenti sale cinematografiche) risponde ad esigenze di carattere sistematico, così da consentirne l’utilizzo in compensazione con l’imposta Ires.

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