Il credito d’imposta sui beni strumentali sale dal 6 al 10% per gli acquisti tra il 16 novembre e il 31 dicembre
Sra
Premesso che della misura in esame ne possono beneficiare anche i forfettari, si fa presente che in linea generale l’aliquota – differenziata per tipologia di bene - si applica sull’importo complessivo dell’investimento al netto dell’Iva. Per il caso di un soggetto forfettario, essendo esclusa la detraibilità dell'Iva, questa costituisce un onere che va ad incrementare il costo di acquisto del bene di riferimento. Per quanto riguarda la percentuale, in linea di principio l’aliquota del 6% per calcolare il credito d’imposta di un bene materiale “non 4.0” acquistato nel 2020 è corretta, ma si fa presente che se l’investimento è stato effettuato nel periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 è possibile usufruire dell’aliquota maggiorata del 10% introdotta dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051 - 1063, legge 178/2020). Per espressa previsione normativa, il costo dev’essere determinato a norma dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Di conseguenza, rientrano nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di norme di legge. Nel costo di fabbricazione si possono infine aggiungere anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
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