Il credito d’imposta sul Pos mette nel mirino i versamenti del 16 settembre
Dopo l’istituzione del codice tributo 6916 per l’utilizzo in compensazione del bonus maturato sulle commissioni da luglio
Per il versamento delle imposte in scadenza il prossimo 16 settembre gli esercenti attività di impresa, arti e professioni potranno utilizzare in compensazione il credito di imposta maturato, dallo scorso 1° luglio 2020, sulle commissioni addebitate e sostenute a fronte delle transazioni effettuate da consumatori finali avvalendosi di strumenti di pagamento elettronici: con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020, è stato infatti istituito l’apposito codice tributo 6916.
La decorrenza del credito è coincisa con la riduzione della soglia per l’utilizzo del contante fissata a 1.999,99 euro dal 1° luglio 2020 e destinata ad un ulteriore abbattimento a 999,99 euro dal 1° gennaio 2022: tracciare i pagamenti rappresenta infatti una delle leve per contrastare l’evasione fiscale, unitamente alla documentazione delle operazioni mediante la fatturazione elettronica ed i corrispettivi telematici.
Inoltre con l’articolo 73 del decreto legge Agosto (il n. 104 del 14 agosto 2020) si è intervenuti anche sul fronte delle misure premiali, contenute nella legge di bilancio 2020, riconosciute a favore dei consumatori finali i quali, utilizzando strumenti di pagamento elettronici, avranno infatti diritto ad un rimborso in denaro. Compito del ministero dell’Economia e delle Finanze sarà quello di individuare non solo le condizioni ed i criteri ma, attraverso una integrazione della norma originaria, anche i casi che danno diritto al rimborso. Oltre all’utilizzo della piattaforma PagoPA, i relativi servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo per il calcolo del rimborso sono stati a tal fine affidati a PagoPA Spa con il decreto legge n. 104.
Le regole del credito di imposta
Per favorire l’utilizzo di mezzi alternativi al contante, diminuendo il relativo onere in capo a esercenti e professionisti, l’articolo 22 del decreto legge n. 124/2019 ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta, nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di debito, di credito, prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito spetta dal 1° luglio 2020 per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese unicamente nei confronti di consumatori finali.
Ulteriore condizione per avvalersi del credito risiede nel limite dei ricavi o compensi relativi all’anno d'imposta precedente i quali non devono essere stati di ammontare superiore a 400mila euro.
Determinazione del credito
Per determinare il credito spettante, esercenti e professionisti riceveranno, con cadenza mensile e in via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, tenuti anche a comunicare all’agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai beneficiari. Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, e cioè a quello in cui sono stati ricevuti pagamenti tracciabili, nella propria casella di Pec oppure nell’online banking saranno ricevuti o esposti i dati funzionali alla determinazione del credito spettante, e cioè l’elenco delle operazioni, il loro numero e valore totale, con separata indicazione di quelle effettuate da consumatori finali, ed un prospetto riepilogativo delle commissioni addebitate.
La relativa documentazione va conservata per un periodo di dieci anni decorrenti dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.
Analoghe informazioni, e con la stessa cadenza di invio, sono infatti trasmesse dai prestatori di servizi all’agenzia delle Entrate che potrà utilizzarle solamente per realizzare le attività di controllo e verifica sull’utilizzo del credito spettante.
Modalità di utilizzo
Il credito di imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione, esponendolo nei modelli di pagamento F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
Per fruire del credito occorre inoltre presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, pena lo scarto del versamento stesso.
Il credito deve infine essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.
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di Fabio Giordano, Comitato Tecnico AssoSoftware