Adempimenti

Il credito d’imposta trasferito dalle società del gruppo compensa i debiti erariali scaduti

La risposta a interpello 264 consente l’utilizzo: non opera il limite di compensazione di 700mila euro elevato a un milione per il 2020

di Gian Paolo Tosoni

Via libera alla compensazione di debiti erariali scaduti mediante l’utilizzo di crediti di imposta trasferiti da società del gruppo. L’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 264 del 14 agosto affronta diversi istituti giuridici in tema di compensazione.

La fattispecie proposta riguardava la possibilità di provvedere alla estinzione di iscrizioni a ruolo scadute generate da debiti tributari dovuti a titolo provvisorio in presenza di vari avvisi di accertamento impugnati; in un caso si è anche verificato l’ esito sfavorevole per il contribuente nel primo grado del giudizio.

L’istante chiedeva di poter effettuare il pagamento delle predette somme a debito mediante l’utilizzo dei crediti Ires ceduti dalla propria società controllante ai sensi dell’articolo 43-ter del Dpr 602/73. Le società interessate al trasferimento del credito di imposta peraltro operavano nell’ambito del consolidato fiscale.

L’Agenzia svolge quindi una dettagliata analisi delle varie disposizioni fiscali che governano la compensazione.

In primo luogo lAgenzia esamina la questione relativa all’utilizzo in compensazione del credito trasferito alla società debitrice da altra società appartenete al gruppo societario. In questo caso l’articolo 43-ter del Dpr 602/73 prevede una procedura semplificata in base alla quale il trasferimento del credito si perfeziona con la semplice indicazione del credito ceduto nell’ambito della dichiarazione dei redditi sia da parte del cedente che del cessionario. La procedura deve essere osservata anche nel caso in cui la cessione del credito avvenga nell’ambito del consolidato fiscale. Il cessionario del credito lo può utilizzare in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui il credito si è generato in capo al cedente.

A questo punto subentrano tuttavia le nuove regole volte ai controlli sulle compensazioni ed in particolare ove si tratti di un credito di ammontare superiore a 5.000 euro è necessaria l’opposizione del visto di conformità a cura dei soggetti preposti (revisore legale, intermediario,ecc.). Nella fattispecie il visto di conformità deve essere rilasciato su entrambe le dichiarazioni di redditi sia quella del cedente che del cessionario e ciò ancorché i soggetti abbiano optato per il consolidato fiscale.

Inoltre secondo le più recenti disposizioni di legge (Dl 124/2019) la compensazione è possibile a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L’Agenzia quindi conferma la facoltà di utilizzare il credito ires in compensazione nel 2020 relativo al periodo di imposta 2019 ed acquistato da una società del gruppo.
In secondo luogo l’Agenzia affronta i limiti della compensazione previsti dall’articolo 31 del Dl 78/2010 ed in particolare il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro, ipotesi che ricorreva nel caso esaminato. Tuttavia la medesima norma prevede che è possibile il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo, mediante una speciale forma di compensazione (decreto 10 febbraio 2011, codice tributo Ruol).

In conclusione l’Agenzia afferma che nulla vieta che il debitore, in presenza di una iscrizione a ruolo il cui termine di pagamento sia scaduto, utilizzi per il pagamento, dei crediti di imposta acquistati presso un’ altra società del gruppo. Peraltro in questo caso non opera il limite di compensazione di 700mila euro elevato ad un milione di euro per l’anno 2020 (articolo 147 del Dl 34/2020).

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