L'esperto rispondeFinanza

Il cumulo tra il beneficio Esl con il bonus Mezzogiorno non deve superare il costo dell’investimento

Il divieto di cumulo tra le due agevolazioni non va riferito alla soglia del 45% del costo agevolabile

Barbara Marini

La domanda

La legge 208/2015, articolo 1, comma 102 permette il cumulo del credito con altre agevolazione, tra cui il beneficio Esl (equivalente sovvenzione lordo) derivante dal Fondo garanzia Statale. Per superamento dell’intensità si deve intendere che il credito sommato al beneficio Esl devono rientrare nel 45% del costo agevolabile oppure che credito spettante più beneficio Esl non devono eccedere il costo del bene?
R. R. - Nappoli

L’articolo 7-quater del Dl 243/2016 ha eliminato la vecchia disposizione dell’articolo 1, comma 102 della legge 208/2015, che prevedeva il divieto di cumulo del bonus Mezzogiorno con altri aiuti "de minimis" e con altri aiuti di Stato aventi a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Il “nuovo” comma 102 prevede che «il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento». Come affermato dal lettore il bonus Mezzogiorno può essere cumulato con l’aiuto derivante dal Fondo garanzia statale di cui alla legge 662/1996, aiuto che si calcola in termini di Esl (equivalente sovvenzione lordo), vale a dire dalla differenza tra il costo di una garanzia privata reperita sul mercato e il costo di un'analoga garanzia pubblica. In ultimo, in risposta al quesito, si conferma che il divieto di cumulo tra le due agevolazioni va inteso in termini di non superamento del costo sostenuto per l’investimento e non va invece riferito alla soglia del 45% del costo agevolabile.

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