Controlli e liti

Il diniego all’interpello antielusivo è un atto impugnabile

di Laura Ambrosi

È impugnabile il diniego all'interpello antielusivo anche se non è un atto espressamente individuato dalla norma sul contenzioso tributario. Si tratta di una facoltà del contribuente che se non è esercitata non ha alcuna conseguenza sfavorevole, potendo essere impugnato l'eventuale successivo provvedimento. A confermare questo principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 12150 depositata ieri.

La vicenda

La direzione regionale dell'agenzia delle Entrate rigettava un'istanza di disapplicazione delle norme antielusive presentata da una società. In particolare, la contribuente evidenziava che era rimasta inattiva a causa del ritardo nella concessione di specifiche autorizzazioni amministrative. La società proponeva ricorso dinanzi al giudice tributario e l'Ufficio ne chiedeva l'inammissibilità nel presupposto si trattasse di atto non impugnabile. Entrambi i gradi di merito confermavano le ragioni della contribuente e l'Agenzia ricorreva in Cassazione, ribadendo anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

La decisione

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che l'elencazione degli atti impugnabili prevista nel contenzioso tributario (articolo 19 Dlgs 546/92) ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.

Al momento della ricezione di un provvedimento anche non espressamente individuato tra gli atti impugnabili, infatti, può sorgere in capo al contribuente l'interesse a chiarire la propria posizione sulla legittimità e fondatezza della pretesa.

La Cassazione ha così precisato che il contribuente ha la facoltà, e non l'onere, di impugnazione di atti diversi da quelli espressamente indicati nel citato elenco e l'eventuale mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole sulla successiva possibilità di contestare la pretesa.

Ne consegue che la mancata impugnazione di un atto non espressamente indicato nella norma sul contenzioso tributario non determina la cristallizzazione della pretesa, poiché è sempre possibile la proposizione del ricorso avverso il provvedimento successivamente emesso.

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