Controlli e liti

Il dissesto del Comune non giustifica l’applicazione retroattiva dell’addizionale più alta

La sentenza 1140/1/2022 della Cgt Enna: l’aliquota più elevata può valere nell’anno in cui è stata deliberata e in quelli futuri

di Filippo Cannizzaro

L’agenzia delle Entrate non può pretendere per annualità pregresse la maggiore addizionale comunale Irpef, anche se l’ente locale è stato dichiarato in dissesto e il commissario ad acta ha deliberato la maggiore aliquota con valenza retroattiva. Questo perché l’aliquota più alta vale, al più, nell’anno in cui è stata deliberata, nonché per i futuri, al fine di riequilibrare il bilancio pubblico, e non per il passato. Così la Cgt Enna con la sentenza 1140/1/2022 (presidente e relatore Graffeo).

La vicenda

Un contribuente risiede in un Comune dichiarato in dissesto nel 2016, ove viene nominato commissario ad acta. L’agenzia delle Entrate gli notifica accertamento tramite cui recupera maggiore addizionale Irpef relativa all’anno 2015, calcolata nella misura dell’0,8% a seguito di delibera comunale del commissario ad acta del febbraio 2016, poi ratificata come retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014, con successiva delibera del settembre 2018.

Il contribuente si oppone con ricorso: tra altre eccezioni, contesta la nullità dell’accertamento siccome la maggiorazione dell’aliquota non può avere effetto retroattivo.

Replica l’Agenzia in giudizio, sostenendo che sussiste una deroga al principio di irretroattività per gli enti in dissesto: articolo 251 del Testo unico enti locali (Tuel).

La decisione

Il collegio siciliano sposa la tesi del contribuente, ritiene, in forza dell’articolo 7 del Dlgs 546/92, di non applicare la delibera comunale siccome illegittima. Così argomenta. La lettura fornita dall’Agenzia in relazione all’articolo 251 del Tuel è errata, e va altresì letta in combinato disposto con l’articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), il quale dispone appunto il principio dell’irretroattività delle disposizioni tributarie.

Nel caso esaminato, il dissesto del Comune è stato accertato nel gennaio 2016. Ne è seguita la nomina del commissario che ha deliberato una maggiore aliquota comunale, per ripianare la situazione di squilibrio finanziario dell’ente. Tale delibera è valida per i cinque anni decorrenti dalla ipotesi di «bilancio riequilibrato», che è sempre successiva alle ipotesi di dissesto; a nulla vale la delibera del 2018 tramite la quale viene disposta l’applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2014 della maggiore addizionale comunale Irpef.

Pertanto, trova piena applicazione il principio di irretroattività previsto dall’articolo 3 dello Statuto del contribuente.

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