Finanza

Il Dl Ristori rifinanzia il fondo per i contributi a tour operator e agenzie di viaggi

Il provvedimento del Governo aggiunge 400 milioni alla misura già introdotta con il Dl Rilancio per le attività con i codici Ateco 79.11 e 79.12

di Gabriele Ferlito

Il Dl Ristori, n. 137/2020, aumenta la capienza del fondo dedicato al sostegno degli operatori del settore turistico, mettendo sul piatto altri 400 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 265 milioni già stanziati dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio) e dalla relativa legge di conversione 77/2020.

La misura è prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto, che è in vigore dal 29 ottobre e risponde così alle numerose istanze pervenute dalle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori economici del turismo, i quali hanno più volte evidenziato l'insufficienza delle risorse appostate con il precedente intervento per fare fronte alla drastica riduzione di fatturato registrata dalle imprese del settore a causa della pandemia.

I fondi del decreto Rilancio e i requisiti
L'articolo 182, comma 1, del Dl 34/2020 ha stanziato un fondo (inizialmente di 25 milioni di euro, poi incrementato a 265 milioni in sede di conversione) destinato a misure di sostegno del settore turistico, demandando ad un successivo decreto del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) la definizione delle modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse stanziate. Il decreto è stato emanato il 12 agosto 2020 ed ha consentito la presentazione delle istanze, in via telematica, durante una finestra temporale che si è aperta il 21 settembre 2020 e si è chiusa il 9 ottobre 2020.

Quanto al profilo soggettivo, il decreto ha destinato il contributo alle agenzie di viaggio ed ai tour operator che, al momento della presentazione dell'istanza, esercitavano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.11 (agenzie di viaggio) e 79.12 (tour operator), e in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO citati;

2) essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;

3) avere sede legale in Italia;

4) essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento;

5) non essere destinatari di sanzioni interdittive;

6) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;

7) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

Gli importi per fasce di ricavi
Il contributo spettante era determinato prendendo a riferimento la riduzione del fatturato e dei corrispettivi registrata confrontando, da un lato, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e, dall'altro lato, il corrispondente periodo del 2019.

A questa riduzione andavano applicate le seguenti percentuali parametrate ai ricavi conseguiti nel periodo d'imposta 2019:

1) 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro;

2) 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro;

3) 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro;

4) 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro.

Il contributo era previsto ad integrazione e non in sostituzione del contributo a fondo perduto “generale”, eventualmente percepito dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 25 del Dl 34/2020. Pertanto, la base di calcolo per la determinazione del contributo in esame andava individuata al netto del contributo a fondo perduto eventualmente riconosciuto ai sensi del citato articolo 25.

Lo stesso decreto attuativo della misura prevedeva che, in caso di richieste di contributi per un ammontare superiore alle risorse stanziate, si sarebbe proceduto ad un ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.

Il che è proprio quello che deve essere avvenuto, visto che, a poche settimane dalla chiusura della procedura per l'inoltro delle domande di contributo, il fondo è stato prontamente rifinanziato.

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