Il documento riepilogativo può facilitare il riesame del lavoro del revisore
La fase conclusiva della revisione comporta innanzitutto la valutazione dei risultati ottenuti, prima a livello di errori identificati, poi a livello di riesame dell’intero lavoro. Ciò al fine di assumere le corrette decisioni e, quindi, redigere la relazione di revisione.
Gli errori emersi nel corso delle verifiche vanno considerati dapprima singolarmente e, successivamente, nel loro aggregato tenendo conto della significatività tanto in termini dimensionali quanto in relazione alla loro natura.
Gli errori individuati, sono oggetto di specifica comunicazione a un livello appropriato di responsabilità della direzione con richiesta di correzione. Qualora la direzione rifiuti di correggere l’errore, il revisore dovrà valutare con scetticismo le ragioni del rifiuto e considerarne l’impatto.
La valutazione degli errori può condurre inoltre alla riformulazione della strategia di revisione e del piano di revisione, ad esempio quando la natura dell’errore individuato faccia presumere la presenza di altri errori che, aggregati a quelli già riscontrati, possano superare il limite di significatività.
Prima di emettere la relazione, il revisore deve chiedere alla direzione la lettera di attestazione in cui venga confermato di aver adempiuto alle responsabilità per la redazione del bilancio e di aver fornito al revisore le informazioni pertinenti come concordato nei termini dell’incarico di revisione. Inoltre il documento deve attestare di aver registrato e rappresentato in bilancio tutte le operazioni nonché informare degli errori riscontrati e non corretti.
Come evidenziato anche dal Cndcec, nella pratica è il revisore che predispone e trasmette una bozza di lettera contenente le attestazioni necessarie, chiedendo che venga predisposta dalla società, indicandolo come destinatario e facendola sottoscrivere dal legale rappresentante e, se del caso, dal responsabile amministrativo.
Un ulteriore controllo che il revisore deve effettuare nella fase conclusiva del lavoro è la verifica di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati. Dell’eventuale indisponibilità di tali elementi dovrà essere data informazione alla direzione, al pari degli errori non corretti.
Il revisore deve inoltre effettuare specifiche procedure di analisi comparativa attraverso valutazioni dell’informazione finanziaria mediante analisi di relazioni plausibili tra dati di natura finanziaria e non. Dovrà ad esempio effettuare il confronto tra i dati relativi all’esercizio in corso e quelli degli esercizi precedenti, esaminare gli indici che legano poste patrimoniali ed economiche o effettuare il confronto di dati aziendali con informazioni corrispondenti di aziende similari dello stesso settore o di dimensioni simili. Nel caso in cui riscontri valori non coerenti o significativamente diversi dai valori attesi, il revisore deve indagare sulle ragioni di tali differenze, e formulare ulteriori richieste di informazioni e chiarimenti alla direzione.
Ancorché non obbligatorio, il revisore spesso predispone un documento riepilogativo del lavoro svolto (memorandum conclusivo), in cui vengono riassunti:
•gli aspetti significativi identificati durante la revisione, inclusi gli errori non corretti;
•l’approccio adottato;
•le conclusioni e le decisioni assunte in merito agli aspetti più rilevanti.
Questo documento facilita il riesame del lavoro e le ispezioni di controllo della qualità e consente immediatezza nel considerare l’avvenuta identificazione degli aspetti significativi.
Esso permette inoltre di valutare il riesame della strategia di revisione e di sintetizzare i risultati che lo porteranno ad esprimere il giudizio di revisione in modo appropriato.