Il fallimento interrompe (ma non estingue) il processo tributario
Per l’ordinanza 4508/2024 della Cassazione la costituzione del curatore ha evitato l’interruzione del processo e quindi consentito la sua prosecuzione fino alla relativa pronuncia
In forza dell’articolo 2 del Dlgs 546 del 1992 («Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere») e dell’articolo 43, comma 3, della legge fallimentare ( «L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo»), i crediti fiscali pendenti al momento della dichiarazione di fallimento continuano ad essere accertati dal giudice tributario, con la conseguenza che si determina l’interruzione del processo tributario, anziché la sua ...