Il figlio non detrae le spese di ristrutturazione sostenute dal padre ora a suo carico
La risposta è negativa. La procedura che identifica il soggetto che ha sostenuto le spese (mediante bonifico) di ristrutturazione dell’immobile nonché il corrispondente nominativo del beneficiario della detrazione di cui all’articolo 16 bis Tuir, non può essere modificata, da un periodo d’imposta all’altro, su libera determinazione di quest’ultimo a favore di un altro soggetto, poiché il trasferimento del beneficio presuppone la sussistenza di specifici eventi, quali l’alienazione dell’immobile oggetto di ristrutturazione o il decesso del contribuente interessato. Pertanto, nel caso specifico il genitore che nella sua veste di comodatario si è qualificato come beneficiario “iniziale” della detrazione decennale delle spese di ristrutturazione non è legittimato a trasferire le residue quote al proprio figlio, ancorché fiscalmente a carico di quest’ultimo e proprietario dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
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