Adempimenti

Il finanziamento «eccedente» non si utilizza per l’Art bonus

di Gabriele Sepio

Deduzione fiscale (articolo 100, comma 2, lettera m, del Tuir) e credito d’imposta per Art bonus non si cumulano, anche in caso di erogazione a più step. È quanto emerge dalla risposta dell’agenzia delle Entrate 103/2018 ( clicca qui per consultarla ), sull’interpello di una società che si presta come «mecenate culturale» nei confronti della Sovrintendenza dei beni culturali.

Nel caso affrontato, sulla base di una convenzione stipulata con la Sovrintendenza, la società ha effettuato un’erogazione liberale in denaro in più tranche (di cui l’ultima versata nel 2017) per sovvenzionare specifici interventi di restauro, beneficiando della deduzione integrale prevista dall’articolo 100, comma 2, lettera m), del Tuir. Non tutta la somma erogata è stata utilizzata per l’intervento in questione, per cui le parti si sono accordate per impiegare l’eccedenza in un nuovo progetto di recupero, finanziato in parte con quest’ultima e in parte con un ulteriore elargizione in denaro.

Il quesito posto riguarda proprio il trattamento fiscale di questa seconda liberalità. Si chiede di sapere se per l’eccedenza residuata dalla prima donazione possa beneficiare, insieme ai nuovi versamenti, dell’Art bonus (legge 83/2014), correggendo nel contempo la dichiarazione 2017 con una variazione in diminuzione pari alla quota di eccedenza per la quale non spetterebbe più la deduzione.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria è negativa. Nella fattispecie, solo i versamenti effettuati con la seconda donazione rientrano tra quelli agevolabili in base alla legge 83/2014: le somme versate con la prima donazione – si legge nella convenzione con la Sovrintendenza – sono acquisite a titolo definitivo dal soggetto beneficiario e la società non ha diritto alla restituzione di eventuali eccedenze, potendo solo concordare con il beneficiario gli ulteriori progetti a cui destinarle. Pertanto, queste ultime potranno sicuramente essere utilizzate per sovvenzionare il nuovo restauro ma non potranno fare computo con la nuova donazione ai fini dell’Art bonus.

Del resto, diverso è il meccanismo di applicazione delle due agevolazioni in questione (articolo 100, comma 2, lettera m, del Tuir e legge 83/2014). La prima, prevede una deduzione integrale dell’erogazione effettuata a favore di Stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute per la realizzazione di programmi nel settore dei beni culturali e dello spettacolo. Periodicamente il Mibac individua i potenziali beneficiari e il limite massimo assegnabile a ciascuno, ed ogni anno chi riceve erogazioni superiori alla soglia determinata deve restituire allo Stato un importo pari al 37% della differenza.

L’Art bonus, invece, consiste in un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni in denaro effettuare da persone fisiche, enti non commerciali e titolari di reddito d’impresa a fronte di interventi di manutenzione restauro di beni culturali pubblici. Credito che per i soggetti Ires matura nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Agenzia delle Entrate, risposta 103/2018

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