Controlli e liti

Il Fisco concede uno sconto per chiudere le liti pendenti

Nel disegno di legge di Bilancio le misure per tagliare i contenziosi Le riduzioni maggiori per il contribuente in caso di soccombenza dell’ufficio

di Antonio Iorio e Laura Ambrosi

Definizione delle liti pendenti o in alternativa conciliazione giudiziale anche in Cassazione con sanzioni ridotte a un diciottesimo. Per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della prossima legge di Bilancio (che dovrebbe essere il 1° gennaio 2023) e il 31 luglio 2023.

Estensione senza limiti di valore dell’attuale definizione in cassazione nel caso in cui l'Ufficio sia risultato soccombente in entrambi i gradi di merito.

Sono queste alcune delle novità contenute nella prima bozza della legge di Bilancio 2023 in materia di definizione di liti pendenti

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle Entrate (e non l'agente della riscossione), pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge, potranno essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con esclusione di interessi e sanzioni.

Vi sono però alcune deroghe favorevoli al contribuente:

● in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore;

● in caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della prossima legge di Bilancio, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia, la definizione prevede il pagamento del tributo senza interessi e sanzioni per la parte di soccombenza e in misura ridotta secondo le regole sopra citate per la parte accolta.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Cassazione, per le quali l’agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, sono definibili con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo si definiscono con il pagamento del 15% del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia o del 40% negli altri casi.

In ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse.

Sono escluse dalla definizione, come per il passato, le controversie concernenti anche solo in parte:

● le risorse proprie tradizionali e l’Iva riscossa all’importazione;

● le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

In alternativa alla definizione viene prevista la conciliazione agevolata delle controversie tributarie: nel caso di accordo con l'ufficio, saranno dovute le imposte, le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto, gli interessi e gli eventuali accessori.

L’accordo conciliativo può riguardare anche le controversie pendenti (alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio) in Cassazione in cui è parte l’agenzia delle Entrate: anche in questa ipotesi oltre alle imposte sono dovute le sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto per legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

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