Controlli e liti

Il Fisco paga le spese di lite se non ottempera tempestivamente

La sentenza 1331/2020 della Ctr Lazio sulla restituzione dopo l’avvio del giudizio di ottemperanza

di Alessandro Borgoglio

Qualora il pagamento da parte dell’agenzia delle Entrate-Riscossione sia stato effettuato dopo l’incardinamento del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ma le spese di lite sono a carico dell’Amministrazione finanziaria. A queste conclusioni è pervenuta la Ctr del Lazio, con la sentenza 1331/2020.

La legge delega del 2014 ha introdotto norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente secondo principi e criteri specificatamente elencati, tra i quali la previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle Commissioni tributarie.

Nel caso oggetto della sentenza odierna, un avvocato aveva promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento, da parte dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese di lite liquidate a suo favore dalla Commissione tributaria regionale, quale procuratore antistatario; tale pagamento non era stato eseguito dall’ente pubblico neppure dopo essere stato reiteratamente diffidato ad adempiere dal legale.

L’agenzia delle Entrate-Riscossione aveva chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo ottemperato al pagamento delle spese giudiziali mediante invio all'interessato di un assegno circolare, a completa satisfazione delle spese liquidate dalla Commissione tributaria regionale.

L’avvocato ricorrente aveva evidenziato che il pagamento, da parte dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese di lite di cui trattasi era avvenuto soltanto dopo l’avvio del giudizio di ottemperanza e insisteva quindi per la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.

Il collegio d’appello ha dato ragione al professionista, liquidando a suo favore le spese di giudizio, sulla base del principio di legittimità per cui, se l’incardinamento del giudizio di ottemperanza non priva l’Amministrazione del potere di procedere all’adempimento fintanto che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, l’adempimento intervenuto tardivamente può incidere sulle spese del processo, potendone l’adito giudice tributario tenere conto, per la valutazione della soccombenza virtuale (Cassazione 25147/2016).

Deve ricordarsi, del resto, l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, per cui le spese di giudizio possono essere compensate solo qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate; tali gravi ed eccezionali ragioni devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e, comunque, devono essere indicate specificamente, non potendo essere espresse con una formula generica, in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cassazione 4764/2020).

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