Controlli e liti

Il Fisco può negare il rimborso Iva anche oltre i termini per i controlli

Per le Sezioni Unite spetta al diretto interessato documentare la sussistenza del proprio credito

di Laura Ambrosi

È legittimo il diniego al rimborso Iva anche se entro i termini di decadenza non c’è stato alcun controllo: l’Amministrazione, infatti, può disconoscere il diritto del contribuente senza limiti di tempo. È l’interessato a dover documentare il proprio credito. A fornire questo principio sono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 21766/2021.

La questione trae origine da un’istanza di rimborso Iva avanzata da una società alla quale l’Ufficio opponeva diniego che veniva impugnato dinanzi al giudice tributario. Tra i vari motivi, la contribuente eccepiva anche che essendo intervenuta la decadenza del potere di accertamento, l’Agenzia non poteva contestare la sussistenza del credito.

La vicenda, una volta giunta in Cassazione, è stata demandata alle Sezioni Unite, poiché sussisteva un contrasto delle decisioni sul punto. Il dubbio ora risolto dall’alto consesso riguardava la “cristallizzazione” di un credito Iva indicato in dichiarazione in assenza di controlli.

In altri termini, occorreva chiarire se, decorso inutilmente il termine di decadenza del potere di accertamento, il credito indicato in dichiarazione fosse “automaticamente” spettante o l’amministrazione potesse verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali.

Le Sezioni Unite hanno concluso ritenendo che in tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’Iva, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento senza che sia intervenuto alcun provvedimento.

Il principio affermato dall’alto consesso sembra in linea con precedenti pronunce in materia, che sostanzialmente hanno escluso limiti temporali alla verifica della effettiva spettanza di un credito di un contribuente. Egli infatti è tenuto a conservare la documentazione necessaria per dimostrare il proprio diritto.

Tuttavia, in un inciso è affermato che non sussistono termini di decadenza qualora il credito esposto «non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta». È verosimile che i giudici volessero precisare che, in presenza di un credito indicato in dichiarazione, il diniego può intervenire oltre i termini di decadenza solo se siano carenti i requisiti sostanziali (ad esempio, detrazione illegittima di fatture), ma non per eventuali contestazioni di maggior Iva a debito (ad esempio, ricavi non fatturati).

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