Imposte

Il fisico medico non svolge attività esente Iva

La risposta a interpello 208/2020: niente agevolazione anche se è iscritto all’Ordine dei chimici e dei fisici

Il fisico specialista in fisica medica non svolge attività esente Iva anche se iscritto all’Ordine dei chimici e dei fisici. Questa è l’interpretazione - restrittiva - data dall’agenzia delle Entrate, che tuttavia non sembra coerente con la normativa delle professioni sanitarie.

Nella risposta a interpello 208/2020, l’Agenzia ricorda che l’esenzione da Iva per le prestazioni sanitarie si fonda su due presupposti: sul piano oggettivo, l’agevolazione riguarda solo «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona»; sul piano soggettivo, deve trattarsi di prestazioni rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie «soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie (Tuls) […] ovvero individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze».

Secondo la lettura dell’Agenzia, affermata varie volte (da ultimo per i massaggiatori si veda l’articolo), sono esenti solo ed esclusivamente le professioni sanitarie espressamente elencate nell’articolo 99 del Tuls ovvero quelle elencate nel decreto interministeriale del 17 maggio 2002 e tali elenchi sono tassativi.Si dimentica però, e non è cosa di poco conto, che l’articolo 99 del Tuls non contiene un numero chiuso: il terzo comma stabilisce che «con regio decreto […] possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l’esercizio delle professioni sanitarie» ed il quarto comma dispone che «la vigilanza si estende: a) all’accertamento del titolo di abilitazione; b) all’esercizio delle professioni sanitarie».

Certo, non si può pretendere che in una repubblica venga emanato un regio decreto, ma il Tuls è del 1936: con l’avvento della repubblica le nuove professioni sanitarie vengono disciplinate dalle norme adottate secondo il procedimento legislativo vigente.Le professioni sanitarie sono disciplinate da un decreto del 1946, n. 233, ratificato con legge repubblicana nel 1956, che è tuttora in vigore: l’articolo 1 di tale decreto istituisce gli ordini delle professioni sanitarie e prevede (articolo 1, comma 3, lettera b) che siano «sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute».

La legge 3/2018 ha riordinato le professioni sanitarie modificando direttamente il decreto del 1946, inserendovi nell’elenco anche fisici e chimici; ha poi previsto (articolo 8, comma 2) che il ministro della Salute esercita l’alta vigilanza sulla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici. È allora innegabile che il fisico specialista in fisica medica iscritto all’Ordine dei chimici e dei fisici esercita una professione sottoposta a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del Tuls e, pertanto, operi in esenzione da Iva qualora svolga prestazioni sanitarie di sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona.

Laddove, ad esempio, la prestazione consista nel in modo individualizzato la dosimetria per i trattamenti sanitari con esposizione a radiazioni ionizzanti, dovrà ritenersi esente; le prestazioni di progettazione o di collaudo di impianti e attrezzature medico-radiologiche certamente saranno invece soggette a Iva.

La lettura restrittiva dell’Agenzia non contrasta solo con le disposizioni interne, ma anche con la normativa comunitaria (si veda ad esempio la sentenza C-597/17): se non verrà modificata, è molto probabile che la Corte di giustizia Ue debba prima o poi dichiarare la illegittimità di tale interpretazione.


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