Imposte

Il fondo perduto concede il bis in modo automatico

Il nuovo decreto moltiplica le modalità di calcolo a partire dalla replica di quelle previste dal Dl 41/2021

di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 della bozza di decreto Sostegni bis (commi da 1 a 28) si fa in quattro. Il decreto prevede diverse soluzioni applicative a seconda delle casistiche che si potrebbero presentare in relazione a quattro ipotesi operative.

La prima soluzione (commi da 1 a 4) assegna un contributo automatico, pari al 100% di quello già ricevuto, spettante ai beneficiari della prima ora, ossia ai contribuenti che hanno fruito del bonus previsto dal primo decreto Sostegni (Dl 41/2021), in tutto e per tutto uguale al primo.

La seconda ipotesi (commi da 5 a 9) consiste in una sorta di possibile integrazione alla prima. Essa, si applica con i medesimi principi previsti dal primo contributo a fondo perduto Sostegni, riguarda sempre gli stessi beneficiari, che avranno però la possibilità di vedere incrementato l’accredito automatico già ricevuto, se dai conteggi derivanti utilizzando un diverso riferimento temporale (1° aprile 2020-31 marzo 2021 versus 1° aprile 2019-31 marzo 2020) risulta un surplus a loro favore. In questo caso sarà necessario presentare apposita istanza, da definirsi con provvedimento da parte dell’agenzia delle Entrate.

La terza soluzione (comma 10) spetta a chi non ha fruito del bonus sostegni di cui al decreto legge 41/2021 per la mancanza del requisito di accesso inerente al calo minimo mensile di fatturato su base anno solare e ora invece, assumendo i parametri per la verifica del calo minimo mensile sul nuovo periodo (1° aprile 2020-31 marzo 2021 versus 1° aprile 2019-1 marzo 2020), riscontra la possibilità di accedere all’agevolazione (fermo restando, ovviamente, il rispetto degli altri presupposti di legge previsti). In questa terza ipotesi pur non cambiando la filosofia applicativa, vengono previste percentuali più alte rispetto al primo contributo a fondo perduto Sostegni. Anche qui si attende un provvedimento delle Entrate.

L’ultima casistica delineata e disciplinata dai commi 16 e seguenti, si libera dal parametro del fatturato per assumere quello reddituale. Il contributo spetterà solo nel caso in cui venga riscontrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Parametri e criteri qui sono tutti da decidere e saranno demandati a un futuro provvedimento delle Entrate.

Tornando alla prima delle quattro soluzioni messe in pista dal Sostegni bis va detto che, in questo caso il contributo dovrebbe partire in automatico senza necessità di dover presentare alcuna domanda.

In pratica, in questo caso, sembra proprio che si debba solamente attendere l’accredito del contributo, così come avvenne con i decreti Ristori di fine 2020 per i codici Ateco all’epoca designati.

Per i possibili beneficiari valgono quindi le medesime regole previste nella prima tornata ivi compresi i tetti massimi previsti su ricavi (10 milioni di euro) e fatturato.

Il contributo è pari al 100% (quindi spetta lo stesso ammontare) rispetto al primo previsto, con i minimi stabiliti pari a 1.000 per le ditte individuali e a 2.000 euro per gli altri.

Per coloro che avevano scelto l’opzione di utilizzo in compensazione alternativa all’accredito in conto corrente, il nuovo bonus spendibile in F24, quantificabile come detto in misura pari al primo, stando al contenuto della nuova norma dovrebbe essere disponibile a partire già dal momento dell’entrata in vigore del decreto Sostegni bis. Tuttavia, visto l’elemento di novità è consigliabile attendere ulteriori indicazioni prima di procedere, non fosse altro per capire se cambierà il codice tributo previsto per la compensazione stabilito in origine dalla risoluzione delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021 (codice 6941 - Contributo a fondo perduto Dl 41/2021).

Alla luce dello scenario delineato, si fa notare come il nuovo decreto sostegni-bis, così come scritto, almeno al momento non riapre i termini per presentare la domanda di cui al Dl 41/2021. Pertanto, considerato che la prima “tranche” del secondo contributo poggia in tutto e per tutto sul primo, è decisamente consigliabile affrettarsi, per chi non lo avesse già fatto, al fine di non perdere la doppia opportunità che oggi si presenta.

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