Adempimenti

Il fondo perduto detassato non cancella l’indicazione in RS

L’Agenzia: compilazione necessaria al Registro aiuti. Dichiarazione sostitutiva per chi non chiede l’aiuto alternativo

di Giorgio Gavelli

I contributi a fondo perduto erogati dall'agenzia delle Entrate vanno riportati nel prospetto “aiuti di Stato” del modello Redditi (righi RS401 e RS402), senza tuttavia indicare l'importo erogato ( si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 agosto) . I punti fermi per dichiarare correttamente gli aiuti “Covid-19” sono i seguenti:

• nei quadri di determinazione del reddito per professionisti e imprese, i vari aiuti – fruendo di una detassazione pressoché generalizzata in base all'articolo 10-bis del Dl 137/2020 – possono non essere indicati (nessuna sanzione), ad eccezione dei contribuenti in contabilità ordinaria che hanno necessità di sterilizzare nel quadro RF (con apposita variazione in diminuzione) l'indicazione del provento a bilancio;

• la compilazione facoltativa dei quadri reddituali fa scattare la segnalazione di compilazione del prospetto sugli aiuti del quadro RS;

• per i contributi a fondo perduto erogati dalle Entrate (codici 20, 22, 23, 27 e 28 del rigo RS401) non vanno compilati i campi relativi agli importi, poiché l'Agenzia recupererà l'informazione dai bonifici erogati;

• i codici 24 (rigo RS401 modello Redditi) e 8 (rigo IS201 modello Irap) sono divenuti, di fatto, inutili, dopo che l'articolo 1-bis del Dl 73/2021 ha abrogato la qualificazione come aiuto di stato temporaneo della detassazione delle misure di sostegno ricevute;

• poiché le istruzioni al quadro RS richiedono una indicazione degli aiuti per competenza, mentre le Faq sostengono la compilazione “per cassa”, si ritiene che entrambe le soluzioni siano percorribili senza conseguenze;

• gli aiuti erogati da altri Enti (Inps, Casse di previdenza) non vanno, in linea di principio, riportati neppure a quadro RS, come pure gli aiuti di natura non fiscale (per esempio, garanzie sui finanziamenti, sgravi contributivi, etc.);

• per quanto riguarda i crediti d'imposta “Covid”, essi, oltre a comparire a quadro RU (ed a quadro RF in decremento dal reddito), vanno indicati (comprensivi di importo) nel quadro RS (IQ se relativi all'Irap), ad eccezione del bonus sanificazione e di quello “botteghe e negozi” del Dl Cura Italia, che non rientrano nel Quadro temporaneo.

Le coordinate per la compilazione di Redditi sono confermate dall’Avvertenza ai modelli dichiarativi pubblicata dall’Agenzia e da una comunicazione del direttore, Ernesto Maria Ruffini, ai garanti dei contribuenti, a seguito di una segnalazione da parte del mondo professionale. Ribadendo quanto già affermato dall’Economia nel corso del questione time n. 5-06180 del 24 giugno, Ruffini afferma come alcune informazioni richieste dai predetti righi, derivando dalla disciplina comunitaria, non sono desumibili dalle banche dati a disposizione delle Entrate e fanno riferimento a definizioni e concetti non allineati rispetto a quelli della normativa interna.

Ad esempio, nel caso di soggetti che svolgono più attività, i dati relativi al settore e al codice di attività non si riferiscono all'attività prevalente ma a quella per la quale si è fruito dell'aiuto, informazioni non reperibili dalle Entrate, neppure dalle istanze presentate dai contribuenti. Anzi, secondo Ruffini i modelli dichiarativi sono stati predisposti - secondo Ruffini - per agevolare la compilazione di dati che, se non raccolti con precisione, determinerebbero lo scarto della registrazione sul Registro nazionale aiuti di Stato (Rna) e, di conseguenza, la non fruibilità degli stessi o il recupero di quelli già fruiti. Peraltro, i soggetti che non presenteranno l'istanza del contributo “alternativo” Sostegni-bis (commi da 5 a 15 dell'articolo 1) saranno tenuti a compilare un'autodichiarazione per il rispetto delle regole e dei limiti degli aiuti 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Queste complicazioni insegnano che le innovazioni ai modelli dichiarativi dovrebbero essere accompagnate, sin dalla loro uscita, da istruzioni chiare ed esaustive, ed ancor di più dovrebbero esserlo i modelli di dichiarazioni sostitutive richieste – con possibili effetti penali – in merito agli aiuti ricevuti, con particolare riferimento a condizioni e limiti comunitari che nessun contribuente può, in autonomia, conoscere e gestire senza timore di sbagliare.

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