Finanza

Il fondo perduto riapre i battenti ma solo per le attività nei Comuni montani calamitati

L’emendamento al Dl 104 approvato in commissione Bilancio al Senato prevede una riapertura dei canali telematici per chi non ha presentato la domanda

di Gabriele Ferlito

Tempi supplementari per il contributo a fondo perduto, ma solo per alcuni. Nel corso dell’iter di conversione del Dl 104/2020 (decreto Agosto), la commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento (59.0.13) che consente una parziale riapertura dei termini per la richiesta del contributo introdotto dall’articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio). Lunedì 5 ottobre è previsto il testo sarà in Aula al Senato per poi passare alla Camera per l’approvazione finale.

La riapertura riguarderebbe, con alcune ulteriori condizioni, i soggetti localizzati nei Comuni calamitati (articolo 25, comma 4, terzo periodo) che potevano beneficiare del contributo indipendentemente dal requisito della riduzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (si ricorda che la circolare 22/E/2020 ha richiesto la sussistenza dei seguenti requisiti:
•il domicilio fiscale o la sede operativa in Comuni colpiti da un evento calamitoso;
•la sussistenza dello stato di emergenza dettato dall’evento calamitoso al 31 gennaio 2020, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza Covid-19;
•il domicilio fiscale o la sede operativa stabiliti in tali Comuni calamitati a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso).

Scendendo più in dettaglio, si nota anzitutto che l’emendamento si rivolge ai «soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34». Il che, letteralmente, sembra escludere i soggetti che la domanda per l’accesso al contributo l’hanno presentata, ma se la sono vista respingere, magari per errori formali commessi nella compilazione del modulo.

Ma la norma in questione introduce anche alcuni ulteriori requisiti, rispetto all’articolo 25 del decreto Rilancio, con riferimento ai Comuni calamitati in cui devono essere localizzati i contribuenti (nei termini sopra specificati). Infatti, deve trattarsi, congiuntamente, di Comuni:
1) classificati totalmente montani, secondo l’elenco predisposto dall’Istat ovvero secondo la circolare del ministro delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
2) non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la richiesta di contributo a fondo perduto pubblicate dall’agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020.

Questo secondo requisito, in particolare, conferma ciò che è stato più volte scritto anche su queste pagine, ossia che i contribuenti, persi nel ginepraio dei provvedimenti emergenziali conseguenti agli eventi calamitosi (decreti della presidenza del consiglio dei ministri, ordinanze dei commissari straordinari, eccetera) hanno avuto enormi difficoltà ad individuare i Comuni considerati calamitati ai fini del contributo a fondo perduto. Tanto che ora si attribuisce loro una nuova, limitata chance. Ma si auspica che stavolta l’Agenzia fornisca un elenco completo dei Comuni da considerarsi calamitati ai sensi della proroga del contributo.

Sotto il profilo procedurale, è previsto il riavvio della procedura telematica già utilizzata nella prima occasione. Con provvedimento delle Entrate andrà stabilita la data di riapertura della procedura e le domande potranno essere presentate nei successivi 30 giorni. A copertura delle nuove richieste è prevista l’istituzione di un fondo di 5 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa (andrebbe pertanto chiarita la modalità di gestione delle domande in caso di richieste complessive di importo superiore).

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