Il forfettario che riceve una fattura con ritenuta predispone la Cu ma non il modello 770
Regime forfettario
A norma dell’articolo 1, comma 69, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), il contribuente forfettario non è tenuto ad operare le ritenute alla fonte previste dal Titolo III del Dpr 600/1973. Pertanto, non essendo considerato sostituto d’imposta, al ricevimento di una fattura soggetta a ritenuta non sarà tenuto ad ottemperare ai conseguenti adempimenti, quali il versamento della ritenuta d’acconto e la predisposizione del modello 770. Rimane fermo invece l’obbligo di predisporre la Certificazione Unica. Il contribuente sarà inoltre tenuto alla compilazione del quadro RS modello Redditi persone fisiche, indicando i dati del soggetto percipiente. Tale conclusione sembra essere confermata dall’agenzia delle Entrate con la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E. Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene che nel caso prospettato nel quesito non si renda necessaria la predisposizione dei richiamati modelli.
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