Il forfettario naturale che opta per il regime semplificato deve segnalarlo nel rigo VO33
Tra regimi naturali non sussiste il vincolo triennale
Si ritiene che il soggetto «naturalmente forfettario» che decide di applicare il regime di contabilità semplificata (che comporta una modalità ordinaria di determinazione del reddito, cioè analitica, e di determinazione ordinaria dell’Iva dovuta) debba necessariamente comunicare l’opzione nel rigo VO33 della dichiarazione Iva. È vero che secondo la tesi espressa dall’agenzia delle Entrate (da ultimo, con la circolare 9/E del 10 aprile 2019) i regimi semplificato e forfettario sono entrambi regimi naturali destinati alle imprese minori, ma tale affermazione non è stata prodotta per eliminare l’obbligo di opzione, ma per affermare che non sussiste un vincolo triennale di perduranza nel regime optato.
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