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Il forfettario naturale che opta per il regime semplificato deve segnalarlo nel rigo VO33

Tra regimi naturali non sussiste il vincolo triennale

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di Paolo Meneghetti

La domanda

In merito alle opzioni da indicare al rigo VO33 della dichiarazione Iva 2020, per l’anno 2019, si chiede se il contribuente che possiede i requisiti per accedere al regime forfettario, ma permane nel regime semplificato, debba segnalarlo al rigo di cui sopra, oppure se essendo stati considerati entrambi regimi naturali, non va fatta alcuna opzione. Trae anche in inganno la dicitura «determinazione dell’Iva e dei redditi nei modi ordinari» che sembrerebbe riguardare coloro che optano per la contabilità ordinaria.
L.P. – Pavia

Si ritiene che il soggetto «naturalmente forfettario» che decide di applicare il regime di contabilità semplificata (che comporta una modalità ordinaria di determinazione del reddito, cioè analitica, e di determinazione ordinaria dell’Iva dovuta) debba necessariamente comunicare l’opzione nel rigo VO33 della dichiarazione Iva. È vero che secondo la tesi espressa dall’agenzia delle Entrate (da ultimo, con la circolare 9/E del 10 aprile 2019) i regimi semplificato e forfettario sono entrambi regimi naturali destinati alle imprese minori, ma tale affermazione non è stata prodotta per eliminare l’obbligo di opzione, ma per affermare che non sussiste un vincolo triennale di perduranza nel regime optato.

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