Il forfettario può decidere di emettere fattura elettronica invece del corrispettivo telematico
I forfettari sono esonerati dall’obbligo di fattura elettronica ma possono comunque optare per il suo utilizzo
Si ritiene che l’esonero da fattura elettronica non sia tramutabile in divieto della sua emissione, nel senso che il forfettario ha sì diritto a tale esonero, e conseguenza dell’esonero sarebbe la memorizzazione dei corrispettivi tramite registratore di cassa telematico, ma qualora egli decida di emettere fattura in formato elettronico, questa scelta elimina l’obbligo di registratore telematico. In questo senso, si pone l’interpello 149 del 21 maggio 2019, che anche se tratta un caso diverso da quello oggetto del quesito, contiene una affermazione di carattere generale: «Ne consegue che l’obbligo di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1 del Dlgs 127 del 2015, deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
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