Il formaggio come «pegno» per l’emissione di minibond
Il
Il meccanismo
L’istituto riconosce infatti al creditore-finanziatore, analogalmente al pegno classico, un diritto di prelazione a carattere speciale sui prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura individuati in un apposito registro tenuto dall’impresa debitrice. Beni che in caso di inadempimento del debitore (o in casi ancor piu gravi di insolvenza) andrebbero –previa la loro liquidazione – a soddisfare preventivamente il creditore titolare del pegno rotativo.
Lo strumento contrariamente a quanto previsto dalle norme civilistiche in materia di pegno in generale, permette alle imprese di conservare il possesso delle forme nei propri stabilimenti a condizioni pattuite con gli istituti di credito. Questa speciale forma di diritto di prelazione di pegno si qualifica come “rotativo” in quanto i produttori potranno liberamente commercializzare i propri prodotti caseari sottoposti a pegno e contestualmente assicurare comunque la garanzia sostituendo i prodotti caseari commercializzati con altri prodotti (di nuova produzione) assoggettandoli automaticamente a pegno, senza necessità di ulteriori adempimenti burocratici. Fino a oggi questa possibilità era circoscritta esclusivamente al settore dei prosciutti.
Prime applicazioni
Alcune prime applicazioni dell’istituto, ancora in fase di studio, evidenziano che un importante ruolo è affidato al regolamento con il quale l’ente finanziatore, l’impresa e l’eventuale consorzio di tutela disciplinano le varie attivittà necessarie per la gestione e certificazione dei prodotti assoggettabili a pegno. È il caso della Regione Sardegna che in questi ultimi giorni ha sottoscritto un atto regolatorio sulla gestione del pecorino sardo Dop. Il regolamento prevede diverse forme di distoglimento fisico del prodotto. La prima presso i magazzini di proprietà del debitore, per mezzo dell’apposizione di un timbro indelebile identificativo su ciascuna forma di formaggio, riunite in lotti di produzione corrispondenti alla produzione giornaliera (annotato su apposito registro vidimato annualmente dal notaio). La custodia è affidata a un Comitato costituito dal presidente del collegio sindacale del caseificio, dal funzionario del consorzio incaricato della valutazione, e da un terzo soggetto indicato dalla banca. La costituzione del pegno può aver luogo a condizione che il prodotto venga separato fisicamente dal resto della produzione, facilmente identificabile, e non disponibile tramite misure di custodia.
La separazione
Nel regolamento della Regione è prevista anche la possibilità di separazione anche con spazi definiti nel medesimo locale del debitore, ma con le partite ben identificate con cartellonistica adeguata ed altri mezzi di separazione. È previsto poi anche il trasferimento presso strutture individuate dal debitore ma sempre identificate per mezzo dell’apposizione di un timbro indelebile identificativo su ciascuna forma di formaggio, riunite in lotti di produzione corrispondenti alla produzione giornaliera (annotato su di un apposito registro vidimato).
La sostituzione
Si prevede inoltre che qualora si renda necessario sostituire i prodotti lattiero-caseari concessi in pegno nell’arco del finanziamento, l’impresa debitrice provvederà, previa autorizzazione della banca, ad annotare sull’apposito registro e a darne comunicazione scritta alla banca, inviando una perizia tecnica accompagnata dalla copia della pagina del registro.