Controlli e liti

Cartella in formato Pdf: valida la notifica con posta certificata

La Ctr Lazio ammette la validità dell’atto della riscossione anche se non è nel formato «P7m»

ADOBESTOCK

di Alessandro Borgoglio

È legittima la cartella di pagamento notificata via Pec con un file in formato «Pdf», anziché «P7m». Lo ha stabilito la Ctr del Lazio, con la sentenza 1297/2020 contenuta nel Massimario 2019.

L’orientamento consolidato
Alcuni anni fa i primi giudici di merito che si occuparono della questione stabilirono che è nulla la cartella di pagamento notificata via Pec, qualora il documento informatico allegato al messaggio di posta elettronica risulti essere un semplice file “pdf”, e non “p7m”, potendo soltanto quest’ultimo attestare la firma digitale del documento; mentre, la notifica via Pec di un file “pdf” non può qualificarsi idonea a garantire, con assoluta certezza, da una parte l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua integrità e immodificabilità, così come richiesto dal Codice dell’amministrazione digitale, Cad (Ctp La Spezia, sent. 420 del 9 ottobre 2017; Ctp Salerno, sent. 4123 del 25 settembre 2017).

Insomma, con la notifica via Pec in formato “pdf' non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo un copia elettronica senza valore legale, perché priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale. Pertanto, solo l’estensione “p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma; in difetto di detta estensione del file, la notificazione via Pec della cartella di pagamento non è valida, con annullamento derivato della cartella stessa (Ctp Reggio Emilia, sent. 204/1/17).

La giurisprudenza di riforma
La Cassazione, però, è poi intervenuta, stabilendo che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo Pec non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, ovvero se la consegna telematica del file con estensione “doc” anziché “pdf” ha comunque prodotto il predetto risultato; inoltre, le firme digitali di tipo “CAdES” e “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf” (Cassazione 6417/2019, 30372/2017).

Con la più recente Cassazione 30948/2019 è stato puntualizzato che, alla luce della disciplina vigente, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il cosiddetto “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la cosiddetta “copia informatica”), così come avviene quando il concessionario della riscossione inserisce nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato “pdf” (portable document format), realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta: sulla base del Cad, le copie per immagini su supporto informatico di documenti formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.

La sentenza di merito odierna, nel confermare la validità della notifica della cartella di pagamento via Pec in formato “pdf”, dimostra il cambio di rotta della giurisprudenza di merito, che pare così definitivamente allinearsi ai principi sanciti dai giudici di legittimità in materia (nello stesso senso depongono: Ctp Reggio Emilia, sent. 170/02/19; Ctr Milano, sent. 1847/13/19).

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