Contabilità

IL FORUM CON L’AGENZIA/3 - Per i costi certi solo nel 2018 la deduzione è da rinviare

di Luca Gaiani

Una sentenza dei primi mesi del 2018 consente la deduzione dell’onere solo in questo esercizio, anche se l’importo è stato iscritto per competenza nel bilancio 2017. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate nel corso del forum di ieri, richiamando quanto indicato dall’Oic sulla classificazione nei fondi degli importi divenuti certi dopo il 31 dicembre. Resta però da individuare il regime di poste che, seppur a cavallo dei due anni, sono iscritte sin dall’origine in contropartita di debiti.

L’ingresso della derivazione rafforzata nelle dichiarazioni dei redditi 2018 delle società Oic-adopter sta generando interrogativi circa il momento di deduzione fiscale dei costi di competenza di un esercizio che si quantificano in modo definitivo dopo la chiusura dello stesso, ma prima della redazione del bilancio.

Si pensi all’onere derivante da una causa in corso al 31 dicembre 2017 che viene chiusa per sentenza o transazione a febbraio 2018. In una risposta della newsletter di febbraio, l’Oic ha chiarito che, in questi casi, l’impresa deve inserire nel bilancio 2017 non la stima a suo tempo effettuata, ma l’esatto importo definito a febbraio 2018, lasciando però inalterata la classificazione della passività tra i fondi rischi ed oneri, in modo da fotografare l’incertezza che esisteva al 31 dicembre.

Nel corso del forum del Sole 24 Ore è stato chiesto alle Entrate se questa impostazione contabile comporti, in sede fiscale, l’applicazione dell’articolo 9 del Dm 8 giugno 2011 (secondo cui si considerano fiscalmente “accantonamenti” gli importi stanziati a fronte di passività incerte ai sensi dell’Oic 31), con il conseguente rinvio della deduzione al 2018.

L’Agenzia si è attenuta alle indicazioni dell’Oic sulla classificazione delle passività. Dovendosi mantenere l’importo iscritto tra i fondi, anziché trasferirlo nei debiti, l’onere sottostante resta indeducibile anche se ormai è divenuto certo e determinato al momento di chiudere il bilancio. Il costo derivante dalla sentenza potrà essere dedotto solo nel 2018.

La risposta lascia un interrogativo su altre situazioni, relative a poste che, dal punto di vista contabile, non nascono come accantonamenti a fondi (per diventare debiti nell’esercizio seguente), essendo sin dall’origine ordinari costi d’esercizio, la cui puntuale quantificazione dipende da fatti che sorgono o sono conosciuti solo dopo il 31 dicembre. Si pensi a premi concessi a intermediari sulle vendite dell’esercizio 2017, condizionati al raggiungimento di risultati verificati a marzo 2018. Oppure agli Mbo attribuiti ai dipendenti su obiettivi il cui riscontro si effettua dopo la chiusura dell’anno. In entrambi i casi una diffusa prassi imputa questi importi nei debiti, sicché dovrebbe essere chiarito se questa impostazione è sufficiente per attuare una deduzione per competenza, in base alla derivazione rafforzata.

Lo stesso dubbio riguarda le fatture da ricevere per costi per acquisti del 2017, il cui importo viene rendicontato dal fornitore solo nel 2018. Il richiamo alla disciplina dei fondi rischi ed oneri (Oic 31) è improprio: si tratta di costi da iscrivere nei debiti anche se, al 31 dicembre, erano quantificabili solo in base ad una stima interna, dato che la fattura è giunta solo successivamente. Dovrebbe essere confermata la deduzione per competenza in forza del principio di derivazione.

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