Imposte

Il gestore garantisce i controlli

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di Benedetto Santacroce

Il regime del deposito Iva conto terzi ruota tutto intorno alla figura del depositario che è la figura che garantisce all’erario il rispetto delle regole imposte dall’articolo 50-bis del Dl 331/1993. Questo ruolo è stato ulteriormente rafforzato dal Dl 193/2016 attribuendogli nuovi impegni e responsabilità.

In particolare, il depositario deve al momento dell’introduzione dei beni nel deposito acquisire la documentazione con cui l’operatore amministrativamente accompagna l’ingresso dei beni. Inoltre deve prendere in carico i beni e registrarli nel registro di magazzino. Un impegno specifico del depositario è quello di mantenere il controllo dei beni e di tracciarli con puntualità sul piano contabile e, possibilmente, fisico . In alcuni casi di particolare tutela, quando, ad esempio, il depositario custodisce beni ammessi a diversi regimi (beni in deposito Iva; beni allo Stato estero e beni immessi in consumo e quindi liberi da imposte), quest’ultimo applica sui beni dei codici a barre.

Per i beni introdotti sulla base di acquisti intracomunitari da soggetti non residenti il depositario deve verificare se chi introduce ha un rappresentante fiscale in Italia ovvero, su richiesta del cliente, può assumere lui la veste di rappresentante fiscale leggero (conserva le fattura, le integra e provvede a fare il modello Intrastat ).

Per i beni extra-Ue acquisisce da chi introduce i documenti che attestino la non necessità della prestazione della garanzia all’introduzione (riceve la dichiarazione che attesta la virtuosità del cliente ovvero acquisisce dal sito delle dogane l’informazione se chi introduce è Aeo) ovvero richiede copia della garanzia e, in alcuni casi può lui stesso prestarla.

In relazione alle operazioni che avvengono in deposito il depositario deve acquisire le fatture e i documenti commerciali che tracciano le singole transazioni.

Al momento dell’estrazione, per i beni introdotti con cessione nazionale e destinati al mercato italiano, il depositario provvede al pagamento dell’imposta in nome e per conto di chi estrae e fornisce l’attestato del pagamento a chi estrae che potrà registrare l’importo versato a proprio credito nel registro all’articolo 25 del Dpr 633/1972. Si ricorda che in luogo del pagamento chi estrae potrebbe essere un esportatore abituale e quindi produrre una lettera d’intenti nei confronti del depositario spedendola all’agenzia delle Entrate con le modalità fissate dalla risoluzione 35/E/2017 .

Per l’estrazione dei beni immessi in libera pratica da Paesi terzi introdotti in deposito e destinati al mercato italiano il depositario verifica se è necessario prestare un’apposita garanzia ovvero richiede il rilascio di una dichiarazione di atto notorio che attesti la virtuosità di chi estrae e trasmette tale dichiarazione alle Entrate, secondo le istruzioni impartite con il modello dichiarativo. Nel caso in cui venga prestata la garanzia riceve copia della garanzia da chi estrae.

Nella sua funzione di garante della corretta applicazione del regime il depositario assume una responsabilità solidale con il depositante per l’assolvimento dell’imposta e in caso di non rispetto delle regole rischia la revoca dell’autorizzazione alla gestione del deposito.

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