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Il giornalista forfettario può applicare il 5% agli esigui compensi per diritto d’autore

Il trattamento fiscale delle collaborazioni pregresse

di Paolo Meneghetti

La domanda

Contribuente forfettario esercente attività di giornalista; prima di aprire la partita Iva ha ricevuto negli anni qualche (esiguo) compenso a titolo di diritto d’autore. Può beneficiare dell’aliquota del 5%, oppure i compensi come diritto d’autore antecedenti obbligano all’aliquota 15%?
M. O. – Brescia

Per applicare l’aliquota ridotta del 5% è necessario che la nuova attività non costituisca mera continuazione di quella già svolta in precedenza quale lavoratore dipendente o autonomo. Il compenso per diritti di autore, pur costituendo reddito da lavoro autonomo a norma dell’articolo 53, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, tuttavia, non è svolto in modo abituale tanto che il reddito ritratto viene trattato nel modello dichiarativo in un quadro separato da quello della professione abituale. In sostanza, a parere di chi scrive, il diritto di autore assume la medesima natura, ai fini che qui interessano, del reddito diverso per prestazioni occasionali, la cui percezione non ostacola l’applicazione della aliquota agevolata del 5% (circolare 17/E del 30 maggio 2012). Inoltre, anche nella circolare 10/E del 4 aprile 2016 si segnala che il reddito percepito in precedenza non è di ostacolo all’applicazione della aliquota start up, se si è di fronte ad una attività marginale dal punto di vista economico, quale quella che si descrive nel quesito, i cui proventi sono esigui. Pertanto, per i motivi sopra citati, si ritiene che il soggetto possa applicare l’aliquota agevolata del 5%.

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