Controlli e liti

Il giudicato esterno si può applicare solo se basato su identici presupposti

La decisione ha effetto su altre annualità accertate per la medesima questione

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Nel processo tributario l’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’operatività del giudicato formatosi in altra controversia pendente tra le stesse parti con riferimento ad altra annualità (giudicato esterno). Occorre però che la pronuncia passata in giudicato riguardi il medesimo tributo ed abbia accertato questioni di fatto che costituiscono il presupposto anche dell’altra controversia. È quanto affermato dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 3945/5/2021 (presidente Fruscella, relatore Di Giulio).

La vicenda origina da una attività ispettiva eseguita dall’Inps nei confronti di una società per gli anni 2010-2014. I verificatori focalizzano l’attenzione su un contratto di appalto di prestazioni di servizi sottoscritto con una società terza, in relazione al quale vengono ravvisati gli estremi di una interposizione fittizia di manodopera. Il contratto di appalto viene pertanto riqualificato in rapporto di lavoro subordinato in relazione a sette collaboratori. Ne conseguono varie contestazioni di natura contributiva nonché, sotto il profilo fiscale, violazioni in materia di Iva, imposte dirette, Irap e obblighi del sostituto d’imposta per omessa effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

La società si oppone a tutte le contestazioni, sia in materia contributiva che tributaria. Il giudizio contro l’Inps, proposto davanti al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, si conclude con sentenza definitiva che afferma la genuinità del contratto di appalto, riconoscendo che i sette lavoratori svolgevano effettivamente la propria attività alle dipendenze della società di servizi.

Anche alla luce di tale pronuncia resa dal giudice del lavoro, la Ctp di Roma annulla l’avviso emesso dall’agenzia delle Entrate per l’anno 2013 e la sentenza passa in giudicato per mancata impugnazione. La società chiede quindi che venga riconosciuto l’effetto del giudicato nella analoga controversia fiscale per l’anno 2012, nel frattempo giunta davanti la Ctr del Lazio, in forza dell’articolo 2909 del Codice civile («L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa»).

La Ctr accoglie la richiesta della società, ritenendo operante la “vis espansiva” del giudicato intervenuto tra le stesse parti, in relazione al medesimo rapporto giuridico, ma per una diversa annualità (2013). L’operatività del giudicato esterno, proseguono i giudici, non è impedita dal principio di autonomia dei periodi d’imposta vigente in materia tributaria, come peraltro riconosciuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 13916/2006). Occorre però che la pronuncia passata in giudicato abbia accertato questioni di fatto che costituiscono il presupposto anche dell’altra controversia. Essendo questo il caso, i giudici confermano l’annullamento dell’avviso di accertamento e condannano l’Agenzia al pagamento delle spese di lite.

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