Controlli e liti

Il giudice competente sull’emissione decide sull’utilizzo delle false fatture

Se i reati sono di pari gravità la competenza segue quello commesso per primo. Non è necessario che i reati siano commessi dai medesimi autori

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Nei reati di falsa fatturazione, è competente il tribunale del luogo in cui sono stati accertati ed emessi i documenti falsi e ciò anche nel giudizio relativo al successivo delitto di dichiarazione fraudolenta con utilizzo delle medesime fatture. Si determina infatti una connessione tra i due illeciti, di pari gravità, che comporta la competenza del tribunale riferito al delitto temporalmente commesso per primo. A confermare questo principio è la Cassazione, sezione I penale, con la sentenza 17174/2022 depositata il 3 maggio.

La vicenda trae origine dalla contestazione nei confronti di numerosi soggetti di alcuni reati tributari, tra cui l’emissione di fatture false (articolo 8 del Dlgs 74/2000) e la dichiarazione fraudolenta con utilizzo di tali fatture (articolo 2 del Dlgs 74/2000). Il primo Tribunale intervenuto nella vicenda – competente rispetto alla sede legale di chi aveva emesso i falsi documenti – rilevava la propria incompetenza per i reati commessi dagli utilizzatori delle fatture. Il Tribunale che aveva ricevuto gli atti sollevava conflitto di competenza: evidenziava una oggettiva connessione tra il delitto di emissione e l’utilizzo in dichiarazione delle fatture false che avrebbe determinato la competenza dei giudici che in precedenza si erano a loro volta dichiarati incompetenti.

La Cassazione ha ricordato, che secondo le Sezioni Unite (sentenza 53390/17), per la configurabilità della connessione (Cpp , articolo 12, lettera c) e della sua idoneità a determinare uno spostamento di competenza per territorio, non è richiesta la sussistenza di identità tra autori del reato «fine» (chi ha utilizzato le fatture false evadendo le imposte) e quelli del reato «mezzo» (chi ha emesso le fatture). Occorre solo accertare che i responsabili del delitto «mezzo» siano consapevoli della finalità della propria condotta.

L’articolo 16 del Cpp prevede che la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, appartiene a quello del reato più grave e, in caso di pari gravità, al tribunale del primo reato. I reati di emissione e di utilizzo di fatture false sono puniti con la medesima pena. Ne consegue che per la determinazione della competenza territoriale, occorre verificare il «primo reato».

Nella specie, poiché l’emissione delle fatture false è il delitto necessario e antecedente per la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo delle stesse fatture, era competente il giudice del luogo dove era stato emesso il documento. La decisione conferma un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (sentenze 14795/22, 27012/21, 31517/20).

Peraltro, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione del documento ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultimo di essi, non essendo richiesto che pervenga al destinatario, né che egli lo utilizzi. La dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, a sua volta, è anche un reato istantaneo, ma che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari con l’indicazione delle predette fatture. Così, solo dopo l’emissione del documento, il destinatario, inserendolo nella propria dichiarazione, commette il delitto e quindi viene prima consumata l’emissione della fattura e poi la dichiarazione fraudolenta.

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