Controlli e liti

Il giudice è libero di valutare le scritture contabili

di Roberto Bianchi

L’articolo 2709 del Codice civile, nell’affermare che i registri e le altre scritture contabili delle imprese assoggettate a registrazione depongono contro l’imprenditore, individua una presunzione semplice di veridicità a sfavore dello stesso. Di conseguenza, le menzionate scritture, così come ammettono la prova contraria, al tempo stesso possono essere liberamente valutate dal Giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio e, il relativo apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità, qualora sufficientemente motivato. A tale conclusione è giunta la Suprema corte attraverso l’ ordinanza 3384/2018 , depositata in cancelleria il 12 febbraio 2018.
La Ctr del Veneto ha rigettato l’appello proposto da una Spa avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’avviso di irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, per omesso versamento delle ritenute su interessi legali sui finanziamenti concessi dai soci alla società, emesso dall’Amministrazione finanziaria con riferimento all’anno di imposta 2006.
Avverso tale statuizione la società ha proposto ricorso per Cassazione al quale l’intimata ha replicato mediante controricorso.
Mediante motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2704 e 2709 del Codice civile, la società ha affermato che il giudice di merito, sostenendo che nella specie era carente la prova della natura infruttifera dei finanziamenti concessi dai soci alla società, benché tutto ciò emergesse dal contenuto delle lettere sottoscritte dai predetti soci e indirizzate alla società, prodotte agli atti del giudizio, aveva violato il principio di inscindibilità del contenuto delle scritture contabili obbligatorie postulato dal citato articolo 2709 del Codice civile, in base al quale «I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scindere il contenuto».

Tuttavia a parere del Collegio di legittimità, è necessario rammentare il principio in base al quale «l’articolo 2709 del Codice civile, nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest’ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato» (Cassazione n. 11912 del 2009, Cassazione n. 3190 del 2016, n. 6547 del 2013, n. 3108 del 1996) e, di conseguenza, nella specie, deve escludersi che la Ctr abbia violato il richiamato principio, dovendosi intendere l’affermazione dei Giudici di appello che agli atti mancava la prova del carattere infruttifero delle erogazioni effettuate dai soci in favore della società ricorrente come insufficienza di quelle lettere a provare adeguatamente la predetta circostanza. Pertanto la censura proposta dalla società ricorrente, a parere della Corte Suprema risulta essere inammissibile non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Cassazione civile, sezione VI, ordinanza 3384 del 12 febbraio 2018

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