Imposte

Il gruppo Iva ridefinisce le operazioni rilevanti

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di Barbara Zanardi

La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), ha modificato l'articolo 70-quinquies del Dpr 633/1972 al fine di disciplinare le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante ad un gruppo Iva nei confronti di altre sedi o stabili organizzazioni esterne. Più in particolare, la norma prevede che le operazioni effettuate tra una sede o stabile organizzazione appartenente ad un gruppo Iva, nazionale o comunitario, nei confronti di una sua stabile organizzazione o sede estera si qualifichino come operazioni nei confronti di un soggetto terzo. A seguito della modifica normativa, dunque, nel momento in cui si partecipa ad un gruppo Iva si diventa parte di un soggetto distinto con la conseguenza dell’«emersione» e della rilevanza ai fini Iva dei rapporti tra il gruppo e le sedi o le stabili organizzazioni esterne. Le operazioni effettuate tra stabile organizzazione e casa madre, dunque, si considerano rilevanti ai fini Iva se una delle due entità (oppure entrambe) partecipa nello Stato di stabilimento ad un gruppo Iva mentre continuano a qualificarsi come fuori campo Iva negli altri casi. La legge di Bilancio 2018 prevede inoltre che, in presenza di un corrispettivo, la base imponibile delle operazioni in commento sia determinata ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 3 del Dpr 633/1972.

Il gruppo Iva e la liquidazione di gruppo
È bene ricordare che l’istituto del gruppo Iva, da non confondersi con la preesistente procedura dell’Iva di gruppo, dal 2019 consentirà ai soggetti passivi stabiliti in Italia, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di agire ai fini Iva come un soggetto unitario sia nei confronti dei terzi che dell’amministrazione finanziaria e dell’erario, rinunciando alla propria autonoma soggettività ai fini del tributo. La possibilità di creare un gruppo Iva, introdotta dalla legge di Bilancio 2017 nel Titolo V-bis del Dpr 633/1972, è dunque distinta da quella disciplinata dall’articolo 73, comma 3 del Dpr 633/1972, che consente, invece, di effettuare le liquidazioni Iva di gruppo, compensando le posizioni debitorie e creditorie al fine di ottenerne un vantaggio finanziario.

La decorrenza delle nuove regole introdotte dalla legge di bilancio 2018
Secondo quanto previsto nel comma 985 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, la rilevanza Iva delle operazioni in commento scatterà per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018. In termini pratici, dal 2018 le nuove regole troveranno applicazione solo per le operazioni con una controparte partecipante a un Gruppo Iva estero poiché, come detto, per le sedi e le stabili organizzazioni italiane sarà possibile operare come partecipante a un Gruppo Iva solo a partire dal 2019.

Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018)

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