Imposte

Il labirinto dei prezzari: la valutazione di congruità cambia con il bonus

Prezzari e Dl antifrodi: i dubbi dopo la circola 16/E

di Luca Rollino

Prezzari e Dl antifrodi: molti dubbi dopo la circolare 16/E. Il decreto 157/2021 ha, infatti, esteso l’obbligo dell’asseverazione di congruità delle spese ai bonus ordinari diversi dal 110%. Diversamente dal superbonus, l’asseverazione è relativa alla sola verifica delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi.

La circolare 16 ha, però, aperto numerosi dubbi sulle verifiche della congruità delle spese, creando problemi a chi aveva già definito dal punto di vista commerciale l’importo dei lavori e i tempi di pagamento.

Prima del 12 novembre, i riferimenti espliciti forniti dal legislatore erano relativi ai soli lavori energetici (superbonus o bonus ordinari). In tal caso il Dm 6 agosto 2020 (per lavori iniziati da ottobre 2020) fornisce come riferimento o prezzari derivanti dall’ambito pubblico (prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome) o un prezzario edito da una casa editrice privata (il prezzario Dei – Tipografia del genio civile).

Per il super sismabonus non vi erano indicazioni esplicite, e nella pratica si è proceduto per analogia con quanto previsto per i bonus “eco”, anche con il conforto del parere della Commissione ministeriale di monitoraggio. Tutti gli altri bonus non necessitavano di prezzari di riferimento: le offerte commerciali fatte ai committenti erano basate sui prezzi di mercato, limitati dalla capienza di spesa agevolabile.

Poiché l’articolo 121 del Dl 34/2020 impone una quantificazione dei Sal solo per il superbonus, i bonus ordinari potevano essere pagati ad avanzamento dei lavori, con indubbi vantaggi in termini di liquidità delle imprese, che vedevano maturare molto rapidamente il credito generato dallo sconto in fattura corrispondente alla detrazione applicabile. Non erano richiesti asseverazione e neppure visto di conformità. Questa impostazione, con la circolare 16, è considerata valida per tutte le fatture emesse e saldate entro il 12 novembre.

Dopo l’entrata in vigore del Dl antifrodi e i chiarimenti dati dalla circolare 16, indipendentemente da quando è stato sottoscritto il contratto di appalto tra committente e appaltatore, è necessario fare riferimento a specifici prezzari per attestare la congruità. In ambito “eco”, il riferimento resta sempre quanto previsto da Dm 6 agosto 2020 (per lavori iniziati dopo ottobre 2020): prezzari regionali o prezzario Dei.

In ambito sismico, ad eccezione del caso sismabonus acquisti (per il quale non è richiesta l’attestazione di congruità delle spese, poiché l’incentivo è calcolato sul prezzo di vendita), il riferimento è ora fornito dalla circolare 16, che non cita più il prezzario Dei, ma si riferisce ai soli prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Peraltro, in assenza delle specifiche voci di lavorazione sui prezzari, è possibile fare riferimento ai prezzi di mercato, che dovranno essere sufficientemente documentati in quanto saranno anch’essi oggetto di asseverazione di congruità. Situazione analoga per il bonus facciate non energetico (90%), per il bonus casa (50%) e per i lavori energetici iniziati prima di ottobre 2020.

Si sono così generati non pochi problemi per le aziende disponibili a effettuare sconto in fattura: a causa dei rallentamenti nella cessione del credito, si è creata una tensione finanziaria che rischia di paralizzare i cantieri. Al contempo, si è generata grande confusione: la stessa lavorazione (magari all’interno dello stesso cantiere) ha un prezzo che è valutato congruo in modo diverso in funzione del bonus utilizzato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©