Controlli e liti

Il mandato irrevocabile libera la prima casa

di Laura Ambrosi

È illegittima la rettifica dei benefici prima casa, se per la vendita del precedente immobile era stato conferito mandato irrevocabile a un terzo: solo, infatti, nell’ipotesi in cui tale vendita non fosse eseguita, l’Agenzia è legittimata alla pretesa. A fornire questo chiarimento è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 67/2/2017 depositata il 27 febbraio scorso (presidente e relatore Montanari).

Un contribuente acquistava un immobile beneficiando delle agevolazioni previste per la cosiddetta prima casa. Prima di tale acquisto, aveva conferito mandato irrevocabile a un terzo soggetto, affinché in suo conto, ma in nome proprio, vendesse il fabbricato di sua proprietà sito nello stesso Comune di ubicazione del nuovo immobile compravenduto.

L’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, oltre sanzioni, revocando i benefici richiesti, perché al momento dell’acquisto il contribuente era ancora proprietario di un altro fabbricato. L’ufficio, in buona sostanza, riteneva che il mandato non fosse di per sé un atto idoneo al trasferimento della proprietà immobiliare e pertanto non risultava soddisfatto il requisito previsto dalla norma di non essere titolare esclusivo di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario evidenziando che il mandato conferiva al mandatario tutti i poteri necessari per l’attuazione del trasferimento con efficacia immediata e su tale atto era stata versata l’imposta proporzionale di registro, oltre ad essere stato trascritto in conservatoria. Dagli accordi, era espressamente prevista la risoluzione solo nell’ipotesi in cui fossero inutilmente decorsi sette anni senza che l’immobile fosse venduto.

L’Agenzia si costituiva in giudizio lamentando che il contribuente con tale atto di mandato aveva aggirato le previsioni in tema di agevolazione prima casa e che la condizione risolutiva contenuta nel contratto, in ogni caso, dimostrava l’incertezza del trasferimento.

Il collegio emiliano, pur ritenendo particolare la fattispecie giuridica costruita dal ricorrente, ha accolto il ricorso. La Ctp ha infatti ritenuto che al momento dell’acquisto della prima casa il contribuente non fosse più proprietario di altro fabbricato, sebbene in virtù del mandato conferito. Tale sequenza di atti, secondo i giudici, non lede il diritto dell’Erario di accertare la non spettanza dell’agevolazione. Infatti, nell’ipotesi in cui al termine della condizione sospensiva non fosse intervenuta effettivamente la cessione, il fabbricato sarebbe tornato al contribuente e, da quel momento, sarebbero iniziati a decorrere i termini decadenziali a favore del fisco per l’accertamento della maggior imposta.

I giudici, quindi, hanno ritenuto che, in una simile ipotesi, la verifica di eventuali altre proprietà, non doveva essere fatta al momento del nuovo acquisto o del conferimento del mandato, bensì al termine del periodo concordato per attuare la vendita.

La decisione offre lo spunto per una riflessione, poiché attua un’interpretazione sostanzialistica della norma, dato che una volta conferito il mandato, di fatto il contribuente non può più disporre dell’immobile.

Ctp Reggio Emilia 67/2/2017

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