L'esperto rispondeAdempimenti

Il marito sconta la ristrutturazione dell’immobile della moglie se non locato

di Marco Zandonà

La domanda

Come investimento ho acquistato un appartamento da mettere a reddito (affitto) che è intestato a me e non a mio marito (con cui sono in regime di separazione beni).
Le spese di ristrutturazione saranno sostenute da entrambi.
Anche mio marito potrá detrarre le spese (indicando sul bonifico anche il suo nome) sebbene non sia proprietario?
V.A. – Seriate BG

La risposta è affermativa, a condizione che il marito conviva con la moglie da prima dell’inizio dei lavori e l’abitazione oggetto di intervento sia a disposizione del nucleo familiare (non locata al momento dell’intervento, quantomeno sino all’ultimazione dei lavori). La detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), compete anche ai familiari conviventi, intendendo per tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini sino al secondo grado. A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate, nella risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate al familiare e bonifici emessi dal suo conto corrente o da conto anche cointestato con il proprietario, e fatture intestate a chi sostiene le spese). Ricorrendo tali condizioni, l’importo complessivamente detraibile può essere ripartito o addirittura imputato al 100% al coniuge del proprietario se questi sostiene interamente le spese. L’abitazione può essere anche diversa dalla prima casa, l’importante è che sia a disposizione del nucleo familiare e, quindi, non locata. La locazione dopo l’ultimazione dei lavori non deve essere immediata, ma si consiglia di fare passare un minimo lasso temporale per evitare la decadenza dai benefici fiscali in capo al marito non proprietario che sostiene le spese (la casa al momento del sostenimento delle spese deve essere considerata a disposizione del nucleo familiare e la locazione, che comporta l’indisponibilità per il nucleo familiare, potrebbe comportare l’inapplicabilità dei benefici).

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