L'esperto rispondeAdempimenti

Il medico che per errore si è avvalso del regime forfettario compila il quadro RE del modello Redditi PF

Se il medico ha svolto solo prestazioni esenti non è tenuto a presentare la nota di variazione. Qualora i committenti siano sostituti d’imposta con ravvedimento operoso deve essere versata la ritenuta

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Nel 2021 ho iniziato attività di medico chirurgo, applicando per tutto l’anno il regime forfettario, emettendo fatture a norma dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, non soggette a Iva, e nemmeno a ritenuta d’acconto. In sede di stesura del modello Redditi 2022, per l’anno 2021, mi sono accorto che ho una partecipazione pari al 5% in una società in nome collettivo. Questa partecipazione mi preclude la possibilità di aderire al regime forfettario. È consigliabile inviare dichiarazione Iva con prestazioni esenti, a norma dell’articolo 10 del decreto Iva, Dpr 633/1972, e modello Redditi, compilando quadro e (contabilità semplificata) con applicazione delle relative imposte?
M.G. – Cremona

In ambito Iva, l’errata e non spettante applicazione del regime forfettario da parte del contribuente che si è avveduto dell’errore alla fine del periodo d’imposta, comporta, in via di principio (articolo 26, del decreto Iva, Dpr 633/1972), l’emissione di note di variazione in aumento (ad integrazione) o in diminuzione (a storno) delle fatture originarie. Tuttavia, la situazione prospettata nel quesito riguarda un medico che ordinariamente effettua soltanto prestazioni di servizi esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) e pertanto egli non è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, a meno che non abbia svolto anche altre attività rilevanti ai fini di questo tributo. Si tratterebbe quindi di regolarizzare soltanto i predetti documenti fiscali anche perché ai fini reddituali in essi va (andava) altresì esposta la ritenuta d'acconto se ed in quanto i committenti del professionista rivestivano la soggettività di sostituti d’imposta. In ipotesi affermativa, si rende quindi necessario, verosimilmente attraverso il ravvedimento operoso, il versamento della ritenuta da parte degli stessi o da parte del medico, quale sostituito e responsabile in solido (in proposito, la risposta all’interpello 499/2019, cui si fa rinvio per ulteriori approfondimenti, si limita ad evidenziare che l’interessato qualora non subisca il prelievo alla fonte non potrà scomputarne il corrispondente importo dall’imposta complessiva lorda). Infine, si ritiene parimenti necessaria la presentazione della dichiarazione modello Redditi Pf mediante la compilazione del quadro RE allo scopo di riportare la posizione del contribuente al regime impositivo coerente con la sua situazione.

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