Finanza

Moratoria sui finanziamenti: dentro i professionisti, fuori il credito al consumo

Istanza tracciabile con allegata un’autocertificazione di sopravvenuta carenza di liquidità.

Chi è dentro chi è fuori dalla moratoria sui mutui, leasing e altri finanziamenti prevista dall'articolo 56 del Dl 18/2020. Le Faq del ministero dell'Economia pubblicate il 26 marzo sul sito del Mef, chiariscono che possono accedere alla moratoria le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione dell'Unione europea, e quindi sono inclusi i professionisti e le ditte individuali con sede in Italia. Esclusi, invece i prestiti del credito al consumo e quindi nessuna sospensione per chi, per esempio, ha acquistato elettrodomestici a rate. Rientrano invece i prestiti contratti per interventi di risparmio energetico e qulli assistiti da garanzia pubblica.

La comunicazione di attivazione della moratoria - la sospensione infatti non è automatica - deve essere fatta alle banche, agli intermediari finanziari vigilati e agli altri soggetti che hanno concesso il credito, che dovranno accettare la comunicazione senza valutazione discrezionale; l'unico controllo riguarderà la comunicazione stessa che deve rispettare i requisiti indicati nel decreto Cura Italia. Tra questi c'è per esempio, la modalità di invio: la domanda deve essere presentata tramite pec o attraverso modalità tracciabili; è inoltre necessario allegare un'autocertificazione di sopravvenuta carenza di liquidità.

La richiesta può essere fatta dal 17 marzo – giorno di entrata in vigore del decreto – fino al 30 settembre, per cui anche la rata in scadenza il 30 settembre si può non pagare.

Chi si avvale della moratoria non può essere definito cattivo pagatore.
Per i lavoratori autonomi e i professionisti che autocertifichino un calo del fatturato superiore al 33% c'è anche la possibilità di beneficiare della sospensione delle rate (articolo 54) fino a 18 mesi per i mutui accesi per l'acquisto della prima casa. Il decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.

Il Mef chiarisce che la moratoria non deve provocare costi aggiuntivi per le parti in causa.
Nelle Faq si parla anche del Fondo di garanzia per le Pmi (articolo 49) e si chiarisce che anche i leasing contratti dal 17 marzo e per i successivi nove mesi rientrano tra le forme di finanziamento garantite e assistite.

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