Imposte

Sì al 110% per unità indipendenti solo se è autonomo l’impianto idrico

Sono necessari acqua, luce e gas a servizio della singola abitazione. Non serve la fognatura esclusiva

di Cristiano Dell'Oste

Acqua, luce e gas: se questi impianti non sono autonomi, le abitazioni che fanno parte di edifici plurifamiliari non possono essere considerate “indipendenti”. Il che significa niente superbonus del 110% se non si interviene sulle parti comuni. Il chiarimento arriva da Enrico Esposito, capo ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico, nella tavola rotonda dello Speciale Telefisco del 27 ottobre, organizzato dal Sole 24 Ore.

L’affermazione del dirigente del Mise tocca uno dei nervi scoperti del 110% creando i presupposti perché la questione venga chiarita in via definitiva. Secondo questa impostazione, la presenza di impianti fognari e di scarico in comune a più unità immobiliari non blocca il superbonus; la presenza di un contatore e di un’unica bolletta dell’acqua invece sì.

La situazione è quella delle unità abitative inseriti in un edifici plurifamiliari: dalla casa bifamiliare al condominio più strutturato.

Secondo l’articolo 119 del decreto Rilancio, queste unità possono avere l’ecobonus del 110% - senza bisogno di intervenire sulle parti comuni dell’edificio - quando si verificano due requisiti:

1) l’unità immobiliare ha accesso autonomo dall’esterno;

2) l’unità immobiliare è funzionalmente indipendente.

Rispetto al punto 1), è ormai assodato che l’unità immobiliare deve avere un accesso autonomo su uno spazio esterno, ma non è necessario che quest’area sia di proprietà di esclusiva del possessore dell’abitazione. Ad esempio, va bene anche un cortile comune, mentre sono esclusi gli appartamenti cui si accede tramite un androne o una scala in comune a più unità.

Rispetto al punto 2), Esposito chiarisce che l’elenco contenuto nella circolare 24/E, in apparenza esemplificativo, è invece tassativo. Serve quindi avere in comune «gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini» (circolare 24/E, paragrafo 1.1). Non serve avere in comune le fognature, anche se una risposta delle Direzione regionale Entrate della Puglia ha sostenuto il contrario: ma qui Esposito lascia intendere che a breve la presa di posizione locale sarà superata a livello centrale.

È chiaro che la necessità del servizio idrico in via esclusiva escluderà dal 110% come unità indipendenti molti loft e appartamenti che si trovano nei condomìni, perché in questi casi - di solito - l’acqua è gestita in comune.

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