Adempimenti

Il modello F24EP accelera i tempi: niente più anticipo di due giorni lavorativi

La circolare 3/2021 della Ragioneria chiarisce che gli enti i tabella A applicano le nuove regole per i pagamenti richiestai dall’8 febbraio

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di Marco Magrini

Il modello F24EP utilizzato dagli enti pubblici viene equiparato al modello F24 ordinario anche in riferimento ai termini procedurali di scadenza d’invio del flusso telematico di richiesta di pagamento all’agenzia delle Entrate, senza la necessità di anticipo di due giorni lavorativi per ottenere la tempestività del pagamento e la quietanza entro le scadenze. Lo conferma il ministero dell’Economia e delle finanze con la circolare 3/Rgs del 26 gennaio 2021. Ciò deriva dal decreto decreto del ministero economia e finanze del 28 agosto 2020 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 gennaio 2021) che modifica la procedura di utilizzo del modello F24EP nei Decreti 5 ottobre 2007 e 22 ottobre 2008.

Nuova tempistica

Il pagamento sarà tempestivo nel giorno in cui la richiesta è inviata all’agenzia delle Entrate entro la data di scadenza. L’adeguamento dei programmi informatici dedicati da parte della Banca d’Italia e dell’agenzia delle Entrate consentirà l’applicazione del principio per primi agli enti pubblici individuati nella tabella A della Legge 720/84 che sono la maggioranza (enti locali territoriali, enti di ricerca, enti del SSN, università, ecc.) per i modelli F24EP da addebitare a decorrere dall'8 febbraio 2021.

Nuove regole

In pratica gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato (enti individuati dalle tabelle A e B allegate alla legge 720/84, le Amministrazioni centrali dello Stato, enti titolari di contabilità speciale, eccetera), utilizzano il modello “F24 Enti Pubblici” per una serie di pagamenti (ad esempio Iva, ritenute alla fonte, Irap, imposte sul reddito, altre imposte indirette, tributi erariali e comunali, contributi previdenziali, premi Inail, eccetera).

Il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 172338/07 richiede che la trasmissione del flusso informativo del modello “F24 EP”, contenente le richieste di pagamento, avvenga entro e non oltre le ore 20:00 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione dell’operazione di versamento, indicata dagli enti pubblici ordinanti. Nel caso in cui la trasmissione avvenga oltre il termine di cui sopra il pagamento viene eseguito il primo giorno lavorativo utile successivo al secondo giorno lavorativo dalla trasmissione del flusso e può essere in ritardo rispetto al termine di scadenza. Ciò determina a carico degli enti l’applicazione di sanzioni, da parte dell’erario e degli enti previdenziali, evitabili con la tempistica del modello F24 ordinario.

Per addebiti dall’8 febbraio 2021 non sussiste più la necessità di anticipo del flusso richiesta dal provvedimento dell’Agenzia e dalla circolare Rgs 37/2007 e ai fini della tempestività di esecuzione basterà rispettare il termine di scadenza ordinario.

Incapienza dei fondi

L’incapienza, anche parziale, dei conti di tesoreria, comporta lo stralcio delle disposizioni di addebito evitando così anche errori materiali per somme esorbitanti. La Banca d’Italia informa, con apposito flusso informativo, l’agenzia delle Entrate che, a sua volta, comunica agli enti interessati che riprorranno il pagamento. Se questo nuovo flusso non sarà tempestivo rispetto alla scadenza saranno applicabili le sanzioni.


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