Il mutuo beni strumentali incide su valore ramo d’azienda
La Cgt Lombardia 551/2023 interviene sugli effetti del contratto di finanziamento. Per l’Agenzia era un costo non funzionale all’esercizio dell’impresa
Il mutuo fondiario contratto per l'acquisto del compendio oggetto del ramo d'azienda, poi ceduto, è finalizzato all'acquisizione al patrimonio aziendale di beni strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale. È incontestabile che sulla capacità dell'azienda di produrre risultati economici positivi incida l'esistenza di costi legati alle rate del mutuo fondiario contratto per l'acquisto dei beni, dovendosi considerare la redditività netta del bene aziendale al fine di determinarne il valore. Così si pronuncia la Corte di giustizia tributaria di 2° grado della Lombardia con la sentenza n. 551 del 10 febbraio 2023.
Due srl, in qualità di cedente e cessionaria di un ramo d'azienda, impugnavano un avviso di rettifica con il quale le Entrate recuperavano a tassazione la maggiore imposta di registro, rideterminando in aumento il valore dell'azienda ceduta rispetto a quanto dichiarato dalle società.
Quest'ultime eccepivano che l'Ufficio non avesse considerato nel calcolo del valore del ramo d'azienda il costo per il mutuo ipotecario contratto dalla cedente per l'acquisto del ramo d'azienda.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia sostenendo che si trattava di un costo non classificabile tra quelli funzionali all'esercizio dell'impresa. L'Ufficio richiamava la distinzione tra debiti di funzionamento, strumentali all'esercizio dell'impresa e debiti estranei a tale finalità, associando a tale ultima tipologia il debito contratto per l'acquisto dei beni strumentali.
La Corte osserva come il mutuo fondiario contratto dai contribuenti per l'acquisto del compendio oggetto del ramo d'azienda era finalizzato all'acquisizione al patrimonio aziendale di beni strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale. Si trattava, pertanto, di debiti “funzionali” da iscrivere nello stato patrimoniale tra le passività del bilancio, sicché non era corretto considerare solo il costo storico del bene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale. A tali considerazioni, doveva aggiungersi che l'Ufficio si era attenuto nella determinazione del valore dell'azienda al metodo reddituale basato sulla relazione valore/redditività ossia sulla capacità dell'azienda di produrre risultati economici positivi. «Ma è incontestabile, chiosa il Collegio, che su tale capacità incide l'esistenza di costi legati alle rate del mutuo fondiario contratto per l'acquisto dei beni, dovendosi considerare la redditività netta del bene aziendale al fine di determinarne il valore».
Del resto, proseguono gli interpreti, l'eventuale inadempimento delle obbligazioni di pagamento delle rate di mutuo comporterebbe la risoluzione del contratto e la restituzione dei beni compravenduti da parte dell'impresa che risulterebbe così priva dei beni necessari alla gestione caratteristica. Per tali motivi il debito residuo doveva concorrere alla determinazione del valore del compendio aziendale.
I giudici hanno evidenziato come il criterio di calcolo utilizzato dall'Ufficio giungesse a risultati difformi anche rispetto ai valori Omi: i calcoli esposti dalle società, secondo i coefficienti Omi, sono stati apprezzati dal Collegio per la loro prudenza, avendo le contribuenti applicato ai terreni il valore, superiore, previsto per i fabbricati.