Il non residente Shumacker deduce l’assegno all’ex anche dopo il trasferimento in Francia
La risposta a interpello 93: il soggetto fiscalmente oltreconfine potrà sfruttare un credito pari all’imposta che dovrebbe essere pagata all’estero
Il «non residente Schumacker» che si trasferisce in Francia può dedurre gli assegni corrisposti alla ex coniuge. Il caso affrontato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 93 dell’8 febbraio riguarda un soggetto titolare di reddito da pensione che, trasferitosi dall’Italia alla Francia, si dichiara fiscalmente residente in quest’ultimo Paese.
L’analisi della fattispecie oggetto di interpello consente di riordinare i principi che regolano il regime fiscale applicabile a questa particolare categoria di soggetti anche alla luce delle norme di diritto tributario internazionale. Per le persone fisiche non residenti in Italia:
• in base all’articolo 23, comma 2, Tuir, si considerano prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, soggetti a tassazione in Italia, gli emolumenti pensionistici corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
• l’articolo 24, comma 2, Tuir prevede la deducibilità dal reddito complessivo soltanto degli oneri di cui alle lettere a), g) h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 10.
Per i non residenti, dunque, non sono ricompresi tra gli oneri deducibili quelli previsti dalla lettera c) dello stesso comma, ovvero gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili e risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Vi è però una particolare categoria di contribuenti, i cosiddetti «non residenti Schumacker», i quali, al ricorrere di particolare condizioni, determinano il reddito come le persone fisiche residenti in Italia. Si tratta di soggetti fiscalmente residenti in Stati con cui è assicurato un adeguato scambio di informazioni, a condizione che il reddito prodotto in Italia sia almeno pari al 75 per cento del loro reddito complessivo. Inoltre, questi soggetti non devono godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato estero.
Il «non residente Schumacker» che corrisponde un assegno di mantenimento all’ex coniuge ha quindi diritto alla deduzione del relativo importo dal proprio reddito imponibile (a differenza del non residente “ordinario”).
Passando al caso in rassegna, l’agenzia delle Entrate qualifica il reddito dell’istante come reddito pensionistico derivante dalla gestione previdenziale dei lavoratori privati. In base alla Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e tenuto conto dell’accordo amichevole stipulato tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi, le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dagli enti elencati nell’accordo (tra cui l’Inps) sono soggette ad imposizione “concorrente” sia in Italia che in Francia. Sulle pensioni corrisposte ai beneficiari residenti in Francia l’Inps è tenuta ad applicare le ritenute d’imposta di legge (Mef, risposte alle interrogazioni parlamentari n. 2-00184/2007 e n. 5-04938/2011).
Per evitare la doppia imposizione, il soggetto fiscalmente residente in Francia potrà però fruire di un credito di imposta pari all’imposta che dovrebbe essere ivi pagata. Con riferimento alla tassazione italiana, qualora sussistano i requisiti per la qualifica di «non residente Schumacker», l’assegno di mantenimento potrà essere dedotto dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi ovvero direttamente in sede di applicazione delle ritenute dall’Inps che agisce in qualità di sostituto d’imposta.
Andrea Cirrincione
Sistema Frizzera