Finanza

Il nuovo bonus da 150 euro stringe la platea dei beneficiari

Requisiti più stringenti rispetto al passato per la nuova indennità introdotta dal Dl Aiuti ter

di Andrea Dili

Pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto Aiuti ter (Dl 144/2022) che raccoglie i nuovi strumenti di sostegno a imprese e famiglie varati dal Governo al fine di fronteggiare il caro energia.

Tra le misure più attese vi è senz’altro l’indennità una tantum di 150 euro a favore di lavoratori, pensionati e percettori di reddito di cittadinanza, ristoro che replica e integra l’analogo bonus del primo decreto Aiuti (decreto legge 50/2022), che disponeva una indennità di 200 euro per le medesime categorie.

In merito va preliminarmente osservato che, rispetto al precedente bonus, si ridurrà il numero dei beneficiari: l’accesso alla nuova indennità, infatti, prevede requisiti reddituali generalmente più stringenti, differenziati a seconda della tipologia di percettore. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, ad esempio, potranno ottenere i 150 euro soltanto coloro che con riferimento al mese di novembre 2022 matureranno una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro. Si tratta a ben vedere di un limite che, ragguagliato ad anno, non oltrepassa la somma di 20mila euro, contro il tetto di 35mila euro fissato dal primo decreto Aiuti quale condizione per accedere al precedente bonus di 200 euro.

I lavoratori dipendenti riceveranno la nuova indennità automaticamente con il pagamento della busta paga di novembre. A tal fine essi dovranno preventivamente rilasciare al proprio datore di lavoro la dichiarazione di non essere né titolari di pensione né beneficiari di reddito di cittadinanza. A loro volta i datori di lavoro potranno compensare l’indennità erogata attraverso la denuncia Uniemens.

La medesima indennità viene disposta anche a favore dei titolari di trattamenti pensionistici, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022: tali soggetti potranno beneficiarne a condizione di avere conseguito, con riferimento all’anno 2021, un reddito imponibile Irpef non superiore a 20mila euro. La norma precisa che, ai fini del suddetto calcolo, il reddito deve essere assunto al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e con esclusione del valore derivante dalla casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata.

La natura universale dell’indennità viene sancita dal composito novero dei beneficiari, individuato dal decreto in una pluralità di categorie di lavoratori, ovvero:

– i lavoratori domestici con almeno un rapporto di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto;

– i collaboratori coordinati e continuativi, dai dottorandi e dagli assegnisti di ricerca, con contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 e con reddito 2021, derivante esclusivamente dai suddetti rapporti, non superiore a 20mila euro;

– i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi senza partita iva, gli incaricati alle vendite a domicilio, ecc. che hanno beneficiato di almeno una delle indennità Covid-19 disciplinate dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del Dl 41/2021 e dall’articolo 42 del Dl 73/2021;

– i collaboratori sportivi che hanno percepito almeno una delle indennità individuate dall’articolo 32, comma 12, del Dl 50/2022;

– i lavoratori stagionali, a tempo indeterminato e intermittenti, che nel 2021 hanno svolto almeno 50 giornate di lavoro conseguendo, a fronte di tali rapporti, un reddito non superiore a 20mila euro;

– i lavoratori dello spettacolo che nel 2021 hanno versato almeno 50 contributi giornalieri traendone un reddito non superiore a 20mila euro;

– i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio che hanno beneficiato dell’analoga indennità prevista dall’articolo 32, commi 15 e 16, del Dl 50/2022.

La medesima indennità viene disposta anche a favore dei percettori degli ammortizzatori sociali: si tratta in particolare di coloro che, relativamente al mese di novembre 2022, percepiranno Naspi o Dis-Coll e dei beneficiari di indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021. Infine, il bonus viene attribuito anche ai nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza, a condizione che nello stesso nucleo non vi sia alcun beneficiario della medesima indennità. Quest’ultima regola assume valenza generale, considerando che viene espressamente previsto che ciascun soggetto possa percepire una sola indennità.

Discorso a parte va fatto per i lavoratori autonomi che, nel caso in cui nel 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, si vedranno attribuire in una sola volta sia l’indennità di 200 euro del primo decreto Aiuti che i 150 euro varati dal decreto Aiuti ter. Si tratta, in particolare dei titolari di partita iva iscritti all’Inps nelle gestioni separata, artigiani e commercianti e agricoltori nonché dei liberi professionisti delle Casse di previdenza autonome, in relazione ai quali si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che disciplina i criteri di erogazione del bonus.

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