Imposte

Il nuovo credito ricerca e sviluppo copre anche i progetti già iniziati

Approda in Gazzetta il Dm 26 maggio 2020 che attua il Piano transizione 4.0

immagine non disponibile

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio, il Dm 26 maggio 2020 che attua il Piano transizione 4.0 previsto per il solo 2020 dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 160/2019.

La legge ha introdotto tre crediti d’imposta (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative), con natura volumetrica e con il riconoscimento di percentuali e tetti massimi diversi a seconda dell’area di attività svolta.

I tre bonus sono così riepilogabili:

a) in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in R&S, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’Ocse (commi 200 e 203);

b) in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto al 10%, sempre nel limite di 1,5 milioni (commi 201 e 203);

c) in misura pari al 6% e nel massimo di 1,5 milioni, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (commi 202 e 203).

Il Dm 26 maggio 2020 si sofferma su punti di interesse per le imprese:

i criteri tecnici per la identificazione e classificazione delle attività di ricerca e sviluppo (articolo 2), di innovazione tecnologica (articolo 3) e di design e innovazione estetica (articolo 4). Poiché tali criteri sono diversi tra di loro, sarà necessario individuare analiticamente i progetti di ricerca in modo da poter allocare correttamente le spese sostenute e le relative percentuali/massimali del credito;

l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta (articolo 5). Il Dm individua gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 (articolo 5, comma 1) e di transizione ecologica (articolo 5, comma 2) in modo esemplificativo, ma sufficientemente esaustivo;

la possibilità di fruire del beneficio in caso di continuazione nel 2020 di attività iniziate in periodi d’imposta precedenti, per tutti e tre i crediti d’imposta (articoli 2, comma 2, 3, comma 2, e 4, comma 1)

i criteri di documentazione, determinazione e imputazione temporale delle spese ammissibili (articolo 6), che devono rispettare, come prima, le regole generali di effettività, pertinenza e congruità, nonché di imputazione temporale con riferimento all’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir e devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Lo stesso articolo 6 del decreto ministeriale specifica le regole per la determinazione e documentazione delle spese del personale (fogli presenza), delle quote di ammortamento dei beni materiali mobili e dei software (dichiarazione del legale rappresentante), dei canoni di leasing e dei costi degli amministratori, che non possono eccedere il 50% del compenso fisso ordinario e che rilevano solo previo il pagamento dell’’intero compenso fisso (dichiarazione del legale rappresentante).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©