Imposte

Il nuovo quoziente familiare non considera il patrimonio

Vanno considerati soltanto i redditi assoggettati ad Irpef, sono esclusi quelli sottoposti ad imposte sostitutive

di Luca De Stefani

Arriva il quoziente familiare legato al superbonus. Per gli interventi avviati nel 2023 sulle unifamiliari, tra le condizioni per l’accesso all’agevolazione al 90% c’è il fatto che il contribuente abbia un «reddito di riferimento» non superiore a 15mila euro, determinato «dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti» nel 2022 dal contribuente e dai familiari «presenti nel suo nucleo familiare», per un numero pari alla somma dei seguenti importi: -1 per il contribuente; -1 per il coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente (naturalmente, si tratta di persona convivente more uxorio di una «convivenza di fatto», ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con l’apposita «dichiarazione anagrafica»).

Se nel nucleo familiare sono presenti familiari di cui all’articolo 12 del Tuir, diversi da quelli precedenti, che nel 2022 sono risultati a carico del contribuente, cioè nelle condizioni dall’articolo 12, comma 2 del Tuir (quindi, con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili ovvero, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, con un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili) al suddetto denominatore della divisione va sommato 0,5 in caso di un familiare, 1 in caso di 2 familiari o 2 in caso di 3 o più familiari. Questi familiari «di cui all’articolo 12» sono sostanzialmente i figli del contribuente e i familiari dell’articolo 433 del codice civile, se a carico del contribuente nel 2022.

Il conteggio

Quindi, per questo calcolo si considerano sempre il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente, «a prescindere dalla circostanza che il medesimo», nel 2022, sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell’agevolazione; al contrario, potrebbe anche verificarsi che quest’ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge.

Nel reddito complessivo da indicare al numeratore della divisione, deve essere sommato anche il reddito complessivo dei familiari indicati nell’ultimo punto, solo se a carico del contribuente, nonostante non siano obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi o il 730. Non vanno considerati, invece, i redditi complessivi dei suddetti familiari del contribuente (diversi dal coniuge e dagli assimilati) non a carico dello stesso, quindi, percettori di un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).

Dal primo marzo 2022 (pertanto, non dal primo gennaio 2022), ai genitori non spetta più la detrazione di 950 euro per i figli che non hanno compiuto i 21 anni, sostituita dall’assegno unico. Indipendentemente da questa considerazione (che sarebbe valida solo per il 2022, ma non lo sarebbe per gli anni successivi, in caso di proroga), la relazione illustrativa del Senato al decreto legge ha, comunque, precisato che si deve sempre tenere «conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni per i quali, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrevano i requisiti reddituali» previsti (non superiore a 4.000 euro), «ma non hanno dato luogo» alla suddetta «detrazione fiscale per carichi di famiglia» di 950 euro; questi figli, quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali è spettata detta detrazione.

Reddito complessivo

In assenza di specifiche indicazioni contenute nella norma, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi), che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Si tratta solo dei redditi che sono assoggettati ad Irpef: quindi, non si considerano quelli che sono soggetti ad imposte sostitutive dell’Irpef (come, ad esempio, gli affitti per i quali si è optato alla cedolare secca, il reddito dei forfettari o dei minimi) o a ritenute alla fonte a titolo d’imposta (come, ad esempio, i dividendi da società di capitali assoggettati alla ritenuta d’imposta del 26%). A differenza dell’Isee, il quoziente familiare, poi, non considera il patrimonio mobiliare e immobiliare dei componenti del nucleo familiare.

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