Controlli e liti

Il pagamento chiude la causa in corso sulla dichiarazione fraudolenta

Dalla sentenza 35381/2022 della Cassazione apertura sull’applicazione retroattiva della causa di non punibilità introdotta nel 2019. Per l’illecito della Snc versamento integrale da soci e società

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La causa di non punibilità per la dichiarazione fraudolenta introdotta nel 2019 trova applicazione retroattivamente se sia avvenuto l’integrale pagamento del debito tributario nonostante l’avvio di controlli. È quanto sembra emergere dalla sentenza 35381/2022 della Cassazione depositata il 22 settembre. Il dubbio sull’ interpretazione dei giudici di legittimità permane in quanto la pronuncia fa riferimento alle sentenze dei gradi di merito relative alla vicenda, non note.

Il legale rappresentante di una Snc era condannato nei due gradi per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false (articolo 2 del Dlgs 74/2000). Nel ricorso in Cassazione, l’interessato lamentava, tra l’altro, la violazione della nuova norma sulla non punibilità. In particolare, aveva ravveduto la posizione personale e pertanto richiedeva l’applicazione (retroattiva) della scriminante introdotta nel 2019 (legge 157/2019).

Secondo la sentenza già in passato la Cassazione aveva ritenuto applicabile retroattivamente le nuove cause di non punibilità ai procedimenti in corso. Infatti, nel 2015, per i reati di omesso versamento, era stata prevista la non punibilità in caso di integrale versamento del debito tributario entro l’apertura del dibattimento.

Per la Cassazione tale non punibilità trovava applicazione anche ai procedimenti in corso con dibattimento già aperto, se il versamento fosse stato eseguito dopo l’entrata in vigore della disposizione e antecedentemente alla prima udienza utile (ad esempio, Cassazione 40314/2016).

I giudici di legittimità hanno ora precisato che un analogo trattamento va applicato anche per le cause di non punibilità introdotte nel 2019 relative alla dichiarazione fraudolenta.

La norma concede la non punibilità se il versamento avviene prima dell’avvio di qualunque attività di controllo.

Dal principio affermato, pare di comprendere, che sia possibile richiedere la non punibilità anche per i procedimenti avviati prima dell’introduzione della disposizione e quindi anche se il pagamento sia avvenuto dopo l’avvio di controlli.

Una simile interpretazione in realtà confermerebbe l’orientamento di molti tribunali. Per la conferma di tale importante principio sarebbe tuttavia necessario conoscere le precedenti pronunce di merito cui la Cassazione fa esplicito riferimento. Sembrerebbe infatti che il pagamento del debito tributario sia stato effettuato solo dal legale rappresentante per la propria posizione personale e non dalla totalità dei soci e dalla società.

La Cassazione, quindi, pur confermando l’applicabilità della scriminante anche ai procedimenti in corso, ha ritenuto necessario per le società di persone il versamento integrale del dovuto anche da parte degli altri soci e della società.

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