Il pagamento frazionato blocca la multa per omesso versamento
In base all’articolo 56 del Testo unico del registro (Dpr 131/86), l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione non sospende la riscossione, a meno che con l’avviso non venga richiesta l’imposta complementare per il maggiore valore accertato. In questo caso, la maggior imposta va pagata per 1/3 entro 60 giorni dal giorno in cui è avvenuta la notifica della liquidazione della maggiore imposta dovuta.
Tuttavia, il pagamento frazionato dei tributi – nell’ipotesi di soccombenza del contribuente nel giudizio di merito, ancora non definito con sentenza irrevocabile – comporta l’inapplicabilità della sanzione del 30% dell’importo non versato prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997.
Tale sanzione, infatti, presuppone la mancata esecuzione – alle scadenze prescritte – dei versamenti d’imposta dovuti; sicché non si applica ove il contribuente, nel corso del giudizio e in ragione dell’esito delle sentenze di merito, abbia tempestivamente versato gli importi richiesti con le cartelle di pagamento emesse in sede di riscossione frazionata, salvo conguaglio all’esito del giudizio stesso.
Con la sentenza 6044/15/2017, la Ctp Milano (presidente Bricchetti, relatore Chiametti) è intervenuta sul tema del rapporto tra sanzioni e riscossione in pendenza di giudizio. Il collegio, richiamando una precedente sentenza della Suprema corte (8131/2016), ha affermato che la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997 si applica solo nei casi di omesso o tardivo pagamento dell’imposta iscritta nei ruoli e dovuta in via definitiva: non si applica, invece, nel caso di pagamento frazionato del tributo in pendenza del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento.
Nel caso esaminato dalla Ctp, la società – dopo aver versato 1/3 dell’imposta complementare dovuta a seguito di notifica dell’avviso di liquidazione poi tempestivamente impugnato – proponeva ricorso contro la cartella con cui l’ufficio, a seguito dell’esito favorevole del giudizio di secondo grado e pendente in sede di legittimità, recuperava coattivamente le sanzioni dovute per il tributo non versato, nella misura del 30 per cento.
La ratio della norma è quella di sanzionare il contribuente per l’imposta non versata o tardivamente pagata. Il comma 2 dell’articolo 13 prevede, infatti, che la sanzione del 30% sia applicabile «fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo (...) in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto».
Di conseguenza, il tributo riscosso con la cartella esattoriale emessa in pendenza del giudizio di impugnazione dell’atto impositivo presupposto, ove sia stato eseguito il pagamento frazionato dell’imposta, non può venire sanzionato con l’ulteriore pagamento del 30% previsto dall’articolo 13. La norma in questione, infatti, secondo il giudice opera solo in caso di omesso o ritardato pagamento di tributi dovuti in via definitiva.
Ctp Milano, sentenza 6044/15/2017