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Il passaggio alla contabilità oridinaria non preclude il regime forfettario dell’agriturismo

L’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria e l’applicazione del regime forfettario ex articolo 5 della legge 413/1991 in materia di attività agrituristica possono coesistere

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di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

La domanda

Un contribuente (ditta individuale) esercita l’attività di agriturismo applicando il regime forfettario ex articolo 5 della legge 413/1991. Ai fini Iva, il regime previsto dall’articolo 5 della legge 413/1991 consiste nell’applicazione di una detrazione forfettaria dell’Iva pari al 50% dell’imposta sulle operazioni attive. Per la determinazione del reddito, invece, il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi derivanti dall’attività agrituristica un coefficiente di redditività del 25%. Nel corso dell’anno di imposta 2022 i ricavi derivanti dall'agriturismo, nel mese di ottobre, hanno superato i 400mila euro. L’agriturismo è obbligato ad applicare la contabilità ordinaria (in quanto sono stati superati i limiti di ricavi) e quindi perdere il regime agevolato in oggetto oppure, essendo quest’ultimo il regime naturale per le imprese che svolgono l’attività agrituristica, può avvalersi dell’agevolazione in oggetto senza quindi passare alla contabilità ordinaria? Qualora il passaggio alla contabilità ordinaria fosse obbligatorio, il regime ex articolo 5 - sia per l’Iva che per i redditi -può comunque essere applicato?
G. E. - Pavia

L’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria e l’applicazione del regime forfettario previsto dall’articolo 5 della L 413/1991 in materia di attività agrituristica possono coesistere. Il citato articolo dispone, per i soggetti diversi dalle società di capitali (come nel caso in esame), un regime di determinazione del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività agrituristica forfettizzato in misura pari al 25% dei ricavi conseguiti da tale attività, senza alcuna limitazione riferita all’importo massimo dei ricavi. Al contempo, le imprese che hanno conseguito ricavi superiori a 400mila sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, ma tale obbligo non inficia il regime forfettario relativo all’attività agrituristica.

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