Il passaggio alla contabilità oridinaria non preclude il regime forfettario dell’agriturismo
L’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria e l’applicazione del regime forfettario ex articolo 5 della legge 413/1991 in materia di attività agrituristica possono coesistere
L’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria e l’applicazione del regime forfettario previsto dall’articolo 5 della L 413/1991 in materia di attività agrituristica possono coesistere. Il citato articolo dispone, per i soggetti diversi dalle società di capitali (come nel caso in esame), un regime di determinazione del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività agrituristica forfettizzato in misura pari al 25% dei ricavi conseguiti da tale attività, senza alcuna limitazione riferita all’importo massimo dei ricavi. Al contempo, le imprese che hanno conseguito ricavi superiori a 400mila sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, ma tale obbligo non inficia il regime forfettario relativo all’attività agrituristica.
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