Il pensionato continua a dedurre i contributi volontari al fondo di previdenza
Le condizioni e i limiti di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare (Dlgs 252/2005 e comma 1, lettera e-bis, articolo 10 del Tuir, Dpr 917/1986) sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Non si riscontrano differenze in merito ai criteri di tassazione, in caso di riscatto, del capitale maturato prima e dopo il pensionamento.
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